Il periodo di ferma temporanea del militare non è computabile nella ricostruzione di carriera

Il periodo di ferma temporanea del militare non è computabile nella ricostruzione di carriera


Militari, forze armate e di polizia - Militari – Ferma temporanea – Anzianità di servizio – Non è computabile. 

     È legittimo il mancato riconoscimento, nella ricostruzione di carriera di un militare, del periodo trascorso in ferma temporanea e, quindi, il riconoscimento del solo servizio permanente effettivo (1). 

(1) Ha chiarito la Sezione che la conclusione cui è pervenuta in ordine alla non computabilità della ferma temporanea non genera disparità di trattamento rispetto ai soggetti poi immessi in servizio permanente, atteso che il diverso trattamento consegue ai differenti percorsi ed alle diverse finalità del servizio. Quello militare non è un comune rapporto di lavoro dipendente ma un vero e proprio status, la cui acquisizione presuppone plurime verifiche di idoneità non solo professionale, ed una apposita formazione, con implicazioni che vanno al di là della semplice mansione svolta, tant’è che, ad esempio, una determinata collocazione in ruolo non incide solo sul trattamento economico ma anche sull’inserimento nella scala gerarchica nell’ambito delle forze armate.
Quanto all’invocata applicazione della giurisprudenza eurounitaria in materia di contratti a termine, con lamentati possibili profili di violazione dell’art. 117 Cost. o più correttamente esiti di possibile disapplicazione, ha chiarito la Sezione che la giurisprudenza eurounitaria si è sviluppata in tema di contratti di lavoro a termine, caratterizzati da scelte abusive del datore di lavoro (anche pubblico) per casi di reiterazione senza valida giustificazione di una serie di rapporti a tempo determinato tutti identici e con il sostanziale unico effetto di inserire stabilmente da subito in organico soggetti privi delle garanzie proprie dell’impiego a tempo indeterminato; essa non postula tuttavia affatto che qualsivoglia rapporto a tempo determinato immediatamente seguito da un rapporto a tempo indeterminato sia come tale abusivo.
Ora non vi è dubbio che il rapporto tra militari e Stato si caratterizza per assoluta peculiarità, anche nell’ambito dell’impiego pubblico.
Non a caso il d.lgs. n. 66 del 2010, al libro IV titolo I, disciplina lo stato di militare; lo status di militare beneficia di un intero corpus normativo dichiaratamente speciale rispetto alla ordinaria disciplina del pubblico impiego, per altro spesso finalizzato, per la peculiarità dei compiti, a riconoscere agli interessati benefici specifici rispetto agli ordinari dipendenti pubblici.
​​​​​​​In siffatto contesto di specialità la ferma prefissata, d’altro canto, si colloca come forma di reclutamento che presuppone formazione e plurime valutazioni degli aspiranti al servizio permanente. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri