Capitalizzazione conseguente a revoca delle misure protettive per venir meno delle situazioni di pericolo
Capitalizzazione conseguente a revoca delle misure protettive per venir meno delle situazioni di pericolo
Capitalizzazione conseguente a revoca delle misure protettive per venir meno delle situazioni di pericolo
Sicurezza pubblica – Misure di protezione – Revoca – Per cessazione del pericolo – Capitalizzazione - Concessione – Discrezionalità.
Il caso di revoca delle misure di protezione per il venir meno delle presupposte situazioni di pericolo che devono sussistere nell’attualità, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 10 del regolamento approvato con d.m. n.161 del 2004, che prevede la discrezionalità dell’Amministrazione nel disporre la capitalizzazione, che rappresenta dunque una possibilità e non un obbligo per la Commissione, con la conseguenza che nessun diritto soggettivo può vantare l’interessato (1).
(1) Ha ricordato la Sezione che nell’impianto del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45, le persone che versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione indicate nel comma 3 dell’art. 9 (la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale), tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, ovvero ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, e 600-quinquies c.p., possono usufruire di speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità e, ove necessario, anche di misure di assistenza, quando risulta l’inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle Autorità di pubblica sicurezza.
Ai sensi dell’art. 13 quater, l. n. 82 del 1991, le speciali misure di protezione sono a termine.
L’art. 10, comma 14, del regolamento di cui al d.m. n.161 del 2004, riguardante la modifica o la mancata proroga delle speciali misure di protezione, prevede che l’Amministrazione possa disporre la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza economica con l'eventuale prosecuzione delle misure di protezione, nella misura indicata dal comma 15.
Viceversa, nel caso di revoca delle misure ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. n. 82 del 1991, in relazione alla condotta della persona interessata che si sia resa responsabile dell'"inosservanza degli impegni assunti" e della "commissione di reati indicativi...", l’art. 11 del regolamento non contempla alcuna disposizione in tema di capitalizzazione.
Tale silenzio del legislatore depone nel senso di escludere assolutamente la facoltà dell’Amministrazione di disporre un ulteriore e finale sostegno ai fini del reinserimento in favore di chi si sia reso responsabile di determinate condotte. (Cons. St., sez. III, 14 aprile 2015, n. 1906).
Anno di pubblicazione:
2019
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri