Militari: inammissibile la conversione in definitiva dell'assegnazione temporanea per finalità assistenziali

Militari: inammissibile la conversione in definitiva dell'assegnazione temporanea per finalità assistenziali


Militare – Trasferimento e assegnazione – Sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere – Effetti – Impiego in operazioni in ambito internazionale – Impiego in attività di addestramento – Esclusione


L’estensione al personale militare delle prerogative dei dipendenti pubblici che assistono i congiunti disabili è resa effettiva dall’articolo 981, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) che, al fine di consentire la pienezza della tutela del disabile, comporta una limitazione alla specificità dell’impiego del militare, impedendo che lo stesso sia impegnato in attività operative e addestrative che lo distoglierebbero dalla finalità assistenziale. (1).
L’art. 981, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) prevede che, in presenza di familiare gravemente disabile necessitante di assistenza, al militare spetta il beneficio di cui all’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assegnazione alla sede più vicina) ma, in costanza di riconoscimento di tale diritto, il personale dell’esercito italiano, della marina militare, dell’aeronautica militare e dell’arma dei carabinieri non può essere impiegato in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri