Sottoscrizione di pubblica petizione e accesso ai dati personali
Sottoscrizione di pubblica petizione e accesso ai dati personali
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Protezione dei dati personali – Sottoscrizione pubblica petizione – Consenso – Trasmissione dati – Diversa finalità – Esclusione
La sottoscrizione di una pubblica petizione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali solo per la specifica finalità connessa alla stessa e, quindi alla trasmissione degli stessi all’autorità pubblica che ne è destinataria e non già per altre finalità, diverse ed ulteriori. (1).
In motivazione, la sezione ha rilevato che le differenza tra la mera adesione ad una petizione pubblica e l'esternazione pubblica di tale adesione, con la conseguente applicabilità dell’art. 9, comma 2 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e la relativa facoltà di colui che sottoscrive una petizione pubblica, di chiedere ed ottenere che il suo nome sia nascosto al fine di proteggere il suo diritto alla privacy.
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Protezione dei dati personali – Sottoscrizione pubblica petizione – Consenso – Diffusione dati – Diversa finalità – Dati particolari – Esclusione
La sottoscrizione di una petizione pubblica non comporta la rinuncia alla protezione e riservatezza dei propri dati personali che si connotano, come "sensibili"(c.d. dati particolati) poiché idonei a rivelare un’opinione o, comunque, una posizione politica. (2).
Atto amministrativo – Accesso civico – Protezione dei dati personali – Bilanciamento – Sussistenza
Il diritto all’accesso dei dati personali (anche tramite accesso civico) può essere riconosciuto esclusivamente all’esito di un bilanciamento valoriale, atteso che l’accesso è possibile solo se il diritto o l’interesse del richiedente l’accesso è di rango almeno pari o superiore a quello della persona a cui si riferiscono i dati in esame. (3).
Sulla finalità e limiti dell'accesso civico: ex multis Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2022, n. 1062; 4 gennaio 2021, n. 60; sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5861; sez. IV, 20 aprile 2020, n. 2496; Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10. Il necessario bilanciamento, sottoliena la sezione, si desume dall’art. 5-bis, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dagli artt. 22, comma 1, lett. c), e 24, ultimo comma, della legge 8 agosto 1990, n. 241. Più precisamente l’art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; l’art. 22, comma 1, lett. c), della l. n. 241 del 1990, individua i controinteressati all’accesso documentale in tutti i soggetti la cui riservatezza può essere pregiudicata dall’ostensione ed il successivo art. 24, ultimo comma, della l. n. 241 del 1990, pur prevedendo che l’accesso deve essere consentito nei limiti in cui sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici, precisa che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Protezione dati personali – Accesso difensivo – Tipologia dati – Differenza
In riferimento al rapporto tra “accesso difensivo” e tutela della “riservatezza”, occorre distinguere tra dati e informazioni caratterizzati da una cd. riservatezza “semplice” (ad es. dati finanziari ed economici), in ordine ai quale l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente, e dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza “rafforzata” (dati “sensibili” e “supersensibili”), rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango ed in base ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. (4).
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Petizione pubblica – Sottoscrittore – Controinteressato – Comunicazioni – Sussistenza
Il sottoscrittore della petizione pubblica, non avendo rinunciato alla tutela della sua riservatezza, assume, rispetto all’istanza di accesso agli atti della medesima petizione, la posizione di controinteressato, a cui sono, pertanto, dovute le comunicazioni previste, con riferimento all’accesso civico, dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33 del 2013, e, con riferimento all’accesso documentale, dall’art. 3, comma 1, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. (5).
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773; Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4 (oggetto della News UM n. 33 del 2 aprile 2021); sez. III, 21 dicembre 2017, n. 6011.
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti
ATTO amministrativo, ACCESSO civico
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten