Abbattimento dell'orso se pericoloso: presupposti e limiti
Abbattimento dell'orso se pericoloso: presupposti e limiti
Animali e vegetali – tutela degli animali – orsi – provincia autonoma di trento – questione di legittimita' costituzionale – manifesta infondatezza
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 per presunto contrasto con l’articolo 9 della Costituzione, integrato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. Difatti, l’attribuzione allo Stato della competenza ad emanare leggi a tutela degli animali, per il principio tempus regit actum, non può incidere retroattivamente sulle disposizioni di legge emanate sulla base delle norme attributive del potere vigenti prima della sua entrata in vigore, inoltre la legge costituzionale che ha integrato l’art. 9 della Costituzione contiene essa stessa una norma espressa di salvaguardia delle competenze legislative riconosciute dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. (1).
In motivazione la sezione ha rimarcato la differenza della fattispecie rispetto ai precedenti giudizi nel corso dei quali ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni pregiudiziali in ordine alle misure di soppressione o captivazione di esemplari di orso pericoloso (tra cui: T.r.g.a. Trento, ordinanza 20 dicembre 2023, n. 219) evidenziando che, mentre in quei casi la scelta dell’abbattimento era stata motivata con l’impossibilità di captivazione permanente per limiti della struttura di accoglienza, nel giudizio in esame la misura è stata motivata dalla necessità, non altrimenti fronteggiabile, di tutelare la sicurezza pubblica, la vita e l’integrità fisica delle persone.
Animali e vegetali – tutela degli animali – orsi – indici di pericolosita' – abbattimento – piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle alpi centro orientali – pacobace
È legittimo il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento che, al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica e quindi la vita e l’integrità fisica delle persone, ha disposto l’abbattimento di un esemplare di orso ritenuto pericoloso sulla base degli elementi di valutazione contenuti nel piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro - orientali (“Pacobace”), quali la ripetuta segnalazione del plantigrado in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso e l’inseguimento intenzionale di persone. (2).
Animali e vegetali – tutela degli animali – orsi – bilanciamento con interessi di rango costituzionale – sicurezza pubblica – vita – integrità delle persone – TFUE – Costituzione della repubblica italiana
In base all’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), all’art. 9 della Costituzione, come integrato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 e alla normativa nazionale di rango primario, gli animali non possono essere riconosciuti come soggetti di diritto titolari di diritti e non è configurabile una tutela diretta della vita dell’animale da bilanciare con interessi di rango costituzionale, quali la sicurezza pubblica o la vita e l’integrità delle persone, considerato che: i) l’art. 13 del TFUE ha un carattere prevalentemente ricognitivo del complesso di norme del diritto secondario unionale dettate nella materia del benessere animale, il cui scopo è quello di risparmiare agli animali dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo che siano evitabili, non quello di tutelare la vita dell’animale in sé; ii) l’art. 9 della Costituzione, come integrato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, nel suo tenore letterale, risulta priva di qualsiasi immediata valenza precettiva ed ha un carattere meramente programmatico, perché si limita a demandare al legislatore l’individuazione dei modi e delle forme di tutela degli animali, inoltre la Costituzione riconosce direttamente carattere prioritario ed indefettibile alla vita umana la cui tutela costituisce un dovere per il legislatore e per tutti i pubblici poteri, mentre si limita a demandare al legislatore la scelta della disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali. (3).
Animali e vegetali – tutela degli animali – orsi – valutazione della pericolosità – atto amministrativo – discrezionalità – sindacato del giudice amministrativo
La valutazione in ordine alla pericolosità degli episodi di cui si è reso protagonista l’orso ha carattere prettamente discrezionale ed è quindi sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo rimane estraneo l'accertamento della gravità degli episodi. Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati. (4).
Animali e vegetali – tutela degli animali – orsi – captivazione – abbattimento – TFUE
Non è condivisibile la tesi secondo cui la captivazione permanente dovrebbe di fatto essere sempre preferita al fine di salvaguardare la vita dell’animale anche a discapito della sicurezza pubblica e della vita e dell’integrità fisica delle persone, poiché essa si pone in contrasto con le norme primarie (articoli 544-ter, 727 del codice penale) e con l’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Da tali disposizioni deriva l’indicazione che devono essere impedite all’animale le sofferenze evitabili e che non abbiano una giustificazione ragionevole, e che, laddove risulti che tali sofferenze siano inaccettabili per l’animale, può risultare giustificata anche la sua soppressione piuttosto che il mantenimento in vita. (5).
Animali e vegetali – tutela degli animali – orsi – bilanciamento con interessi di rango costituzionale – sicurezza pubblica – vita – integrità delle persone – captivazione – abbattimento – pericolosita' – atto amministrativo – motivazione – valutazione secondo il criterio del piu' probabile che non
La rimozione di un esemplare di orso dall’ambiente naturale è possibile purché sussista la duplice condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la rimozione non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie, nei casi in cui venga verificata l’esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica, subordinatamente all’accertamento dell’effettiva pericolosità dell’esemplare, da svolgere secondo un giudizio prognostico probabilistico da condurre sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti esaminati alla luce di criteri tecnico scientifici, tali da far ritenere “più probabile che non” l’esistenza di un’effettiva pericolosità per la sicurezza pubblica dell’esemplare. Ove si siano verificati tutti questi presupposti, la decisione di attuare la rimozione dell’esemplare pericoloso dall’ambiente naturale mediante l’alternativa della captivazione permanente o dell’abbattimento, deve essere presa caso per caso in relazione alla situazione concreta e alle specifiche caratteristiche della singola fattispecie, in base a valutazioni il cui iter logico deve essere congruamente evidenziato nella motivazione. (6).
La sezione ha riportato l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. I, 11 luglio 2024, C-601/22 - Umweltverband WWF Österreich, secondo cui l’art. 16 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (direttiva habitat) – che ammette una deroga al principio secondo cui le specie particolarmente protette non possono essere catturate o uccise nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica, alla duplice condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la rimozione non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale – non richiede il verificarsi di gravi danni preliminarmente all’adozione delle misure derogatorie, risultando sufficiente la forte probabilità che questi si verifichino.
(1) Conformi: Corte cost., 27 settembre 2019, n. 215, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento alla legge della provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 riconoscendo la competenza dell'ente a legiferare in questa materia.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Corte cost., 15 febbraio 2022, n. 50 (sulla tutela della vita umana in posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della persona).
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2021, n. 571.
(5) Conformi: Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2020, n. 29816.
(6) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
ANIMALI e vegetali
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri