Farmacie, differenza con laboratori di analisi, uso di spazi esterni per l'effettuazione di screening oncologici

Farmacie, differenza con laboratori di analisi, uso di spazi esterni per l'effettuazione di screening oncologici


Sanità pubblica e sanitari –  Campania –  Farmacia –  Laboratori di analisi –  Differenza


Non è predicabile l’assimilazione tra farmacie e laboratori di analisi, in quanto divergono la natura delle strutture, la funzione assolta e la conformazione dei loro compiti, esplicantisi in ambiti diversi. In particolare, la prima consiste in una struttura aziendale che svolge attività meramente commerciale di acquisto e rivendita di prodotti farmaceutici, che in detta attività trova la sua ragion d’essere, che neppure in via residuale svolge attività di diagnosi e terapia medica, che all’occorrenza può svolgere non di propria iniziativa ma su istanza dell’interessato un’attività di aiuto materiale nell’utilizzo di prestazioni terapeutiche che di regola il paziente deve essere in grado di gestire da solo. (1).

 

Sanità Pubblica E Sanitari –  Campania –  Farmacia –  Questione Di Legittimità Costituzionale –  Irrilevanza –  Manifesta Infondatezza –  Laboratori Di Analisi –  Differenza


È irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lett. e-ter) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, come integrato dall’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per presunto contrasto con gli articoli 3, 32 e 117 della Costituzione, nella parte in cui consente alle farmacie di eseguire “test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare” senza prescrivere apposita autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio ex articoli 8 e 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Infatti, alcuna invasione di campo può desumersi dalla previsione di legge che non sottrae affatto ai laboratori autorizzati le funzioni ad essi spettanti e disimpegnate con figure professionali specifiche, quali biologi e chimici; in quest’ottica, l’apporto delle farmacie si mostra ausiliaria ai pertinenti e specifici compiti del servizio pubblico sanitario, sotto un versante del tutto differente dall’attività delle strutture laboratoriali. (2).
In motivazione la sezione ha evidenziato la differenza tra l’attività svolta dalle farmacie ai sensi della disposizione censurata (prelievo ematico capillare finalizzato all’acquisizione di una goccia di sangue, attraverso strumentazione c.d. “pungidito”, con test effettuati per mezzo di strisce reattive, fornendo una rapida misurazione, con divieto di prescrizione, diagnosi e prelievo di sangue mediante siringhe o dispositivi equivalenti) e quella effettuata dai laboratori (prelievo di sangue venoso con raccolta di un campione al fine di indagare lo stato di salute).

 

Sanità Pubblica E Sanitari –  Campania –  Farmacia –  Uso Di Spazi Esterni Per Effettuazione Di Screening Oncologici


È illegittimo il provvedimento dell’amministrazione regionale che consente alle farmacie di utilizzare spazi esterni per la somministrazione di screening oncologici in quanto, per un verso, la previsione analoga contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. e-quater) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 riguarda ipotesi distinte (somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali, nonché effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo) e, per altro verso, l’indicazione contenuta nel decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010 (che consente l’utilizzo di spazi dedicati e separati dagli altri ambienti per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti), non può essere altrimenti riferita che a locali interni alla farmacia. Peraltro, tale possibilità lede le prerogative dei laboratori di analisi, disimpegnate in strutture dotate dei requisiti impiantistici e strutturali, mentre sono assenti per le farmacie prescrizioni che assicurino l’idoneità dei locali e garantiscano il corretto equilibrio della rete delle farmacie. (3).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 111.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri