Ricorso collettivo, requisiti e limiti di ammissibilità.

Ricorso collettivo, requisiti e limiti di ammissibilità.


Giustizia amministrativa – Ricorso primo grado – Ricorso collettivo – Requisiti – Conflitto di interessi tra co–ricorrenti – Inammissibilità

 

Nel processo amministrativo l'introduzione del giudizio mediante ricorso collettivo (proposto da una pluralità di soggetti con un unico atto) ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio dell'azione individuale. Essa è subordinata alla contemporanea e cumulativa presenza di tre requisiti: l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, l'identità del petitum e della causa petendi, e l'assoluta assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. (1).


Con la sentenza in rassegna, il T.a.r per il Lazio ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso collettivo proposto da candidati di un concorso pubblico che avevano partecipato a sessioni d'esame diverse (nella specie, sessione mattutina e pomeridiana), i quali tra i motivi di censura lamentavano l'eterogeneità e la differente complessità delle prove somministrate. In tal caso, ha evidenziato il T.a.r., infatti, si configura un conflitto di interessi attuale e concreto, poiché l'accoglimento delle censure relative a una sessione andrebbe inevitabilmente a vantaggio di una parte dei co-ricorrenti e a svantaggio dell'altra. Da qui, l’inammissibilità del ricorso, il quale, essendo un atto unitario, non può essere scisso o dichiarato parzialmente ammissibile per i soli motivi comuni.


(1) Conformi: Cons. Stato, sezione VII, 17 giugno 2024, n. 5378.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri