Sulla revoca della patente nautica per carenza originaria dei requisiti

Sulla revoca della patente nautica per carenza originaria dei requisiti


Navigazione marittima ed interna (ordinamento amministrativo della) – Patente nautica – Requisiti – Carenza originaria – Revoca – Doverosità

 

È legittima la revoca della patente nautica disposta, ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 41, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, per la carenza, fin dall'origine, dei requisiti fisici, psichici e morali necessari per il rilascio o la convalida del titolo, la cui sussistenza deve essere dichiarata dal richiedente in sede di convalida, trattandosi di atto dovuto e privo di margini di discrezionalità, in armonia con quanto previsto, per la patente di guida, dall'articolo 120, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 9 aprile 2019, n. 80. (1).


In motivazione il collegio ha chiarito che la revoca-decadenza disposta, come nel caso di specie, per carenza originaria dei requisiti, è doverosa e priva di elementi discrezionali, a differenza della revoca disposta per circostanze intervenute successivamente al rilascio del titolo (come analogamente disciplinata, per le patenti di guida, dall’art. 120, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dichiarato in parte qua costituzionalmente illegittimo, con le sentenze 27 maggio 2020, n. 99, 20 febbraio 2020, n. 24 e 9 febbraio 2018, n. 22, nella parte in cui prevedeva un automatismo), cui va riconosciuto, invece, carattere discrezionale in coerenza con quanto affermato nelle suindicate pronunce costituzionali.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

NAVIGAZIONE marittima ed interna (ordinamento amministrativo della)

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten