Sulla giurisdizione in merito al mancato riconoscimento della riserva nei concorsi a pubblico impiego
Sulla giurisdizione in merito al mancato riconoscimento della riserva nei concorsi a pubblico impiego
Sulla giurisdizione in merito al mancato riconoscimento della riserva nei concorsi a pubblico impiego
Concorso a pubblico impiego – Graduatoria – Titolo di riserva – Diritto soggettivo
L'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nel contemplare una riserva dei posti nei concorsi a pubblico impiego in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale, costituisce una norma "di relazione" (o "di protezione"), che determina ex se, a prescindere dall’’intermediazione del potere amministrativo, l’insorgenza del diritto soggettivo al riconoscimento della riserva di posti, secondo la sequenza norma-fatto-effetto. Le controversie relative al mancato riconoscimento di tale diritto di riserva rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario. (1).
In motivazione la sezione ha evidenziato, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 1999, sul diritto di accesso di un dipendente agli atti di una società di diritto privato (nella specie Ferrovie dello Stato s.p.a.) che le norme di relazione sono tali in quanto pongono a carico dell’amministrazione obblighi a garanzia diretta ed immediata di un interesse individuale, che non è, in apicibus, suscettibile di essere intaccato dal dispiegarsi del potere amministrativo.
Concorso a pubblico impiego – Graduatoria – Titolo di riserva – Giurisdizione del giudice ordinario
La giurisdizione del giudice ordinario sul riconoscimento del diritto di riserva nei concorsi a pubblico impiego non può essere esclusa per il fatto che il ricorso contenga la richiesta di annullamento delle delibere di approvazione e rettifica della graduatoria finale e, in parte qua, del bando di concorso, stante il potere del giudice ordinario di valutarne la lesività rispetto al diritto soggettivo e di provvedere alla sua disapplicazione nel caso concreto. La procedura concorsuale è infatti il mero presupposto di operatività della particolare protezione accordata a determinate categorie di aspiranti all’impiego, di guisa che quest’ultima, se controversa, assume una sua autonomia in funzione dell’identificazione dell’oggetto della lite, la quale si configura come attinente all’assegnazione di un posto di lavoro. (2).
(1) Conformi: Quanto alla giurisdizione in ordine al riconoscimento del titolo di riserva: Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2025, n. 3638; sez. V, 7 settembre 2015, n. 4138; Cass. civ., sez un., 28 maggio 2007, n. 12348; 15 maggio 2003, n. 7507.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2015, n. 4138; Cass. civ., sez un. 28 maggio 2007, n. 2348; 15 maggio 2003, n. 7507.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONCORSO a pubblico impiego, GRADUATORIA
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri