Sulla definizione di attività sportiva agonistica e sull'illegittimità della sanzione irrogata dall'A.G.C.M. alla F.I.G.C.

Sulla definizione di attività sportiva agonistica e sull'illegittimità della sanzione irrogata dall'A.G.C.M. alla F.I.G.C.


Sport – Attività agonistica – Definzione – Tutela salute – Rilevanza


Nella definizione di attività sportiva agonistica rileva il legame tra l’agonismo e l’obbligo di possedere apposite certificazioni sanitarie, non potendo l’attività agonistica  risolversi in una esasperazione incontrollata dello sforzo fisico,  in aperto contrasto con la visione dello sport promossa dalla Costituzione (art. 33, comma 7), per cui lo sport deve essere inteso come elemento di promozione del benessere psicofisico, in piena sintonìa con la tutela della salute, cioè di un diritto fondamentale dell’individuo. (1).
La sentenza ha evidenziato che già la legge 1055 del 1950 aveva previsto l’obbligo di certificazione sanitaria per alcune attività sportive e, in tale ambito, la legge istitutiva del s.s.n. n. 833/1978 aveva ritenuto la tutela sanitaria nell’attività sportiva uno degli obiettivi del servizio sanitario nazionale, includendola tra i compiti delle U.s.l. e prevedendo l’obbligo di certificazione per chiunque intendesse svolgere attività agonistica. L’obbligo di certificazione è stato poi previsto dall’art. 7 della legge 91 del 1981, in cui si prevedeva che “l’attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale”. L’art. 5 del d.l. 663 del 1979 ha rimesso l’individuazione dei criteri generali sui controlli sanitari per le attività sportive ai medici della Federazioni medico sportive italiane (F.m.s.i.), d’intesa tra le Regioni e il C.o.n.i., da approvarsi con decreto ministeriale. Tale disciplina è stata tradotta in concreto con il d.m. del Ministero della salute 18 febbraio 1982, che in particolare all’art. 1, ha previsto che “la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti”.

 

Sport – Federazione italiana giuoco calcio – Agonismo – Definizione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Sanzione – Illegittimità


È illegittima la sanzione irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.g.c.m.) alla Federazione italiana giuoco calcio (F.i.g.c.) per asserita violazione dell'art. 102 TFUE  sull’assunta contestazione di una dilatazione illegittima - in tesi configurante abuso di posizione dominante - da parte della stessa F.i.g.c., dell’ambito dell’attività agonistica (con conseguente obbligo di tesseramento), la cui regolazione anche in chiave limitativa è ascritta ai poteri federali mediante la previsione dell’età di dodici anni quale criterio informatore e definitorio, essendo  l’esercizio di tale prerogativa  il riflesso di una legislazione posta nell’ordinamento di settore. (2).
Nella sentenza si fa in particolare riferimento al decreto del Ministero della sanità, 18 febbraio 1982 che all’art. 1, ha previsto che “la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti” e alla circolare n. 7/1983 del Ministero della salute che ha compendiato sul piano argomentativo tale previsione, evidenziandosi che “si tratta di una forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.o.n.i. e dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L’attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L’aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un’attività sportiva”. Il Ministero della salute ha, quindi, conseguenzialmente approvato le tabelle per l’età minima di accesso all’attività sportiva agonistica che il C.o.n.i. ha predisposto sulla base delle determinazioni a livello federale, in accordo con la Federazione Medico Sportiva Italiana; nella specie, per il calcio è prevista l’età di 12 anni. Pertanto, avuto riguardo a tale dato, la sentenza ha ritenuto che non sia fondatamente sostenibile che la F.i.g.c. abbia intenzionalmente dilatato l’area anagrafica per comprimere le prerogative degli EPS.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

SPORT, FEDERAZIONE italiana gioco calcio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri