{"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 123306, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 16:17:09.0", "modifiedDate": "2023-10-18 11:25:59.149", "classNameId": 31701, "classPK": 123304, "classUuid": "86ff39dc-4661-06b5-fac2-7b3c28e2b980", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-01 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Accoglimento parziale in appello del ricorso su silenzio e nomina dello stesso commissario ad acta individuato dal Tar", "description": "<p>Il giudice di secondo grado, che accoglie in parte l’appello avverso una sentenza che ha deciso sul ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, può nominare, per l’esecuzione, lo stesso commissario ad acta individuato dal Tar per compiere tutti gli adempimenti per dare esecuzione alla sentenza insieme a quella del Tar appellata, nella parte non riformata; anche eventuali incidenti che dovessero occorrere in sede di esatta esecuzione della decisione devono essere portati alla cognizione, in sede di ottemperanza, del giudice di primo grado, trovando tale parziale deroga all’art. 113, comma 1, c.p.a. giustificazione nella complessiva unità della decisione da ottemperare, in rapporto alla medesima fattispecie fattuale.</p>", "summary": "<p>Il giudice di secondo grado, che accoglie in parte l’appello avverso una sentenza che ha deciso sul ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, può nominare, per l’esecuzione, lo stesso commissario ad acta individuato dal Tar per compiere tutti gli adempimenti per dare esecuzione alla sentenza insieme a quella del Tar appellata, nella parte non riformata; anche eventuali incidenti che dovessero occorrere in sede di esatta esecuzione della decisione devono essere portati alla cognizione, in sede di ottemperanza, del giudice di primo grado, trovando tale parziale deroga all’art. 113, comma 1, c.p.a. giustificazione nella complessiva unità della decisione da ottemperare, in rapporto alla medesima fattispecie fattuale.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 1, "ctCollectionId": 0, "entryId": 51980722, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 37131824, "userName": "Giacomo Rossano", "createDate": "Wed Oct 18 07:30:19 UTC 2023", "modifiedDate": "Wed Oct 18 07:30:19 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 51980718, "classUuid": "1ea08042-f76b-713e-05e0-e16ad5a96970", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Tue Oct 03 07:24:00 UTC 2023", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nelle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva, il termine decadenziale per la chiamata del terzo garante coincide con quello di costituzione delle parti intimate", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 340141, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-30 17:52:04.0", "modifiedDate": "2023-09-27 10:37:21.26", "classNameId": 31701, "classPK": 340139, "classUuid": "45068ab9-8552-8dd0-3971-2631861e9242", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-30 17:47:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Esecuzione, dinanzi al giudice amministrativo, dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa all'esito del pignoramento previsto dall'art. 5 quinquies, l. n. 89 del 2001", "description": "<p>L'ordinanza di assegnazione emessa all'esito del pignoramento previsto dall'art. 5 quinquies , l. n. 89 del 2001, come modificata dall’art. 6, comma 6, d.l. n. 35 del 2013, convertito nella l. n. 64 del 2013, non può essere ricompresa tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), c.p.a. e dunque non è suscettibile di attuazione in ottemperanza (1).</p>", "summary": "<p>L'ordinanza di assegnazione emessa all'esito del pignoramento previsto dall'art. 5 quinquies , l. n. 89 del 2001, come modificata dall’art. 6, comma 6, d.l. n. 35 del 2013, convertito nella l. n. 64 del 2013, non può essere ricompresa tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), c.p.a. e dunque non è suscettibile di attuazione in ottemperanza (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 243124, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-31 13:41:26.0", "modifiedDate": "2023-04-04 16:48:52.0", "classNameId": 31701, "classPK": 243122, "classUuid": "d35451ac-7d40-42b2-f56c-cbd617510e05", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-28 13:36:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Individuazione del momento in cui comincia ad applicarsi l’istituto del silenzio assenso", "description": "Il silenzio – assenso, quale speciale effetto attribuito dalla legge alla fattispecie complessa costituita dalla proposizione dell’istanza, corredata dalla necessaria documentazione, e dal decorso del termine normativamente previsto, non può farsi retroagire alle istanze avanzate prima dell’entrata in vigore della normativa che tale fattispecie disciplini, atteso che solo un'istanza posteriore a tale momento può ritenersi qualificata come elemento della relativa fattispecie; è necessario, cioè, che sia stata avanzata sotto il vigore della norma che prevede il prodursi di quel particolare effetto, che impone ex novo uno speciale e pregnante obbligo dell'amministrazione, in precedenza non configurabile, di attivarsi tempestivamente; l’effetto del silenzio-assenso non può prodursi neppure nell’ipotesi in cui l’istanza sia stata avanzata dopo la pubblicazione della legge di nuova introduzione ma prima della sua entrata in vigore, successiva al periodo di vacatio legis, poiché non può attribuirsi all’inerzia dell’amministrazione un effetto che non era previsto nel momento in cui tale inerzia, anche solo in parte, ha avuto luogo (1).", "summary": "Il silenzio – assenso, quale speciale effetto attribuito dalla legge alla fattispecie complessa costituita dalla proposizione dell’istanza, corredata dalla necessaria documentazione, e dal decorso del termine normativamente previsto, non può farsi retroagire alle istanze avanzate prima dell’entrata in vigore della normativa che tale fattispecie disciplini, atteso che solo un'istanza posteriore a tale momento può ritenersi qualificata come elemento della relativa fattispecie; è necessario, cioè, che sia stata avanzata sotto il vigore della norma che prevede il prodursi di quel particolare effetto, che impone ex novo uno speciale e pregnante obbligo dell'amministrazione, in precedenza non configurabile, di attivarsi tempestivamente; l’effetto del silenzio-assenso non può prodursi neppure nell’ipotesi in cui l’istanza sia stata avanzata dopo la pubblicazione della legge di nuova introduzione ma prima della sua entrata in vigore, successiva al periodo di vacatio legis, poiché non può attribuirsi all’inerzia dell’amministrazione un effetto che non era previsto nel momento in cui tale inerzia, anche solo in parte, ha avuto luogo (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1166581, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-18 17:15:10.0", "modifiedDate": "2023-04-04 16:47:53.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1166579, "classUuid": "0c927604-c869-f2cc-f528-89f6411bb7d3", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-17 17:10:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Silenzio del Mit sull'istanza di Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25", "description": "La determinazione che vale ad interrompere l’inerzia facendo venire meno l’interesse del ricorrente avverso il silenzio della Pubblica amministrazione può essere soltanto quella che conclude il procedimento, con effetti definitivi e decisori, tali da superare lo stallo procedimentale e da porre con il provvedimento conclusivo la decisione amministrativa per il definitivo assetto degli interessi coinvolti; è pertanto illegittimo il silenzio serbato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'istanza di “Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25”, relativo alla concessione per la gestione, manutenzione ed esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade Roma – L'Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione Torano – Pescara, A24 e A25, essendo ingiustificata la dilazione dei tempi dell’attività istruttoria -mediante le reiterate successive richieste rivolte alla concessionaria, per ottenere da quest’ultima nuovi aggiornamenti e progressive simulazioni della combinazione dei diversi elementi economici del P.E.F.- che ha infine condotto alla situazione di stallo sopra constatata (1).", "summary": "La determinazione che vale ad interrompere l’inerzia facendo venire meno l’interesse del ricorrente avverso il silenzio della Pubblica amministrazione può essere soltanto quella che conclude il procedimento, con effetti definitivi e decisori, tali da superare lo stallo procedimentale e da porre con il provvedimento conclusivo la decisione amministrativa per il definitivo assetto degli interessi coinvolti; è pertanto illegittimo il silenzio serbato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'istanza di “Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25”, relativo alla concessione per la gestione, manutenzione ed esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade Roma – L'Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione Torano – Pescara, A24 e A25, essendo ingiustificata la dilazione dei tempi dell’attività istruttoria -mediante le reiterate successive richieste rivolte alla concessionaria, per ottenere da quest’ultima nuovi aggiornamenti e progressive simulazioni della combinazione dei diversi elementi economici del P.E.F.- che ha infine condotto alla situazione di stallo sopra constatata (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118898, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:56:45.0", "modifiedDate": "2023-04-03 15:58:16.0", "classNameId": 31701, "classPK": 118896, "classUuid": "f65ffafe-aea2-066a-8323-b6192ce60957", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-23 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria l’ammissibilità, prima dell’entrata in vigore del processo telematico, della notifica del ricorso a mezzo Pec anche in difetto di autorizzazione presidenziale", "description": "Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”) era ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo Pec anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. (1).", "summary": "Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”) era ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo Pec anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118882, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:55:17.0", "modifiedDate": "2023-04-03 15:57:32.0", "classNameId": 31701, "classPK": 118880, "classUuid": "b86976a6-9562-52bd-bf88-b10cad6186b2", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-09-19 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Anche prima dell’entrata in vigore del processo telematico era possibile la notifica del ricorso a mezzo Pec anche in difetto di autorizzazione presidenziale", "description": "La notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell’adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 ed indipendentemente dall’autorizzazione presidenziale, di cui all’art. 52, comma 2, c.p.a. (1).", "summary": "La notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell’adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 ed indipendentemente dall’autorizzazione presidenziale, di cui all’art. 52, comma 2, c.p.a. (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118874, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:53:43.0", "modifiedDate": "2023-04-03 15:54:30.0", "classNameId": 31701, "classPK": 118872, "classUuid": "faadcd44-4f3d-23f5-1604-abff16da7a4f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-17 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "La notifica per pubblici proclami sul sito internet della P.A. non esclude quella per estratto sulla Gazzetta ufficiale", "description": "La notifica per pubblici proclami effettuata, su ordine del giudice, sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione che ha adottato l’atto non esclude la notifica, per estratto, anche in Gazzetta ufficiale ex art. 150, comma 3, c.p.c. (1).", "summary": "La notifica per pubblici proclami effettuata, su ordine del giudice, sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione che ha adottato l’atto non esclude la notifica, per estratto, anche in Gazzetta ufficiale ex art. 150, comma 3, c.p.c. (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118644, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:16:51.0", "modifiedDate": "2023-04-03 15:37:20.0", "classNameId": 31701, "classPK": 118642, "classUuid": "65f5d77c-bfde-71a1-ceaf-27953b2c4aa1", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-06 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e identità per oggetto tra pronuncia ottemperanda che decide la controversia all’esito del giudizio di cognizione e quella emessa in sede di ottemperanza", "description": "Ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, c.p.c. (sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione), norma richiamata dall’art. 106, comma 1, c.p.a., devono concorrere, in via cumulativa, due presupposti: a) il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale; b) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda (1).
Il proprium del giudizio di ottemperanza si risolve nell’interpretazione della sentenza ottemperanda, scomponendosi, invero, la decisione da assumere in tale sede in una triplice operazione logica di: a) interpretazione del giudicato al fine di individuare il comportamento doveroso per la Pubblica amministrazione in sede di esecuzione; b) accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione; c) valutazione della conformità del comportamento tenuto dall’amministrazione rispetto a quello imposto dal giudicato (2).
Ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, c.p.c. (sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione), norma richiamata dall’art. 106, comma 1, c.p.a. deve escludersi l’identità per oggetto tra pronuncia ottemperanda che decide la controversia all’esito del giudizio di cognizione e quella emessa in sede di ottemperanza per stabilire l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato; infatti, qualora le sentenze poste a raffronto costituiscano l’esito, rispettivamente, del giudizio di cognizione e di quello di esecuzione, ciò che viene dedotto come contrasto fra giudicati è l’interpretazione che il giudice dell’ottemperanza ha dato dell’ambito della statuizione della sentenza da eseguire, onde la richiesta di revocazione si risolve, in realtà, nel chiedere il riesame delle conclusioni, cui detto giudice è pervenuto, non nell’assenza di consapevolezza dell’esistenza di un giudicato facente stato fra le stesse parti, ma proprio nell’espresso apprezzamento dell’ambito di quest’ultimo e degli adempimenti amministrativi necessari per la sua corretta esecuzione (3).", "summary": "Ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, c.p.c. (sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione), norma richiamata dall’art. 106, comma 1, c.p.a., devono concorrere, in via cumulativa, due presupposti: a) il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale; b) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda (1).
Il proprium del giudizio di ottemperanza si risolve nell’interpretazione della sentenza ottemperanda, scomponendosi, invero, la decisione da assumere in tale sede in una triplice operazione logica di: a) interpretazione del giudicato al fine di individuare il comportamento doveroso per la Pubblica amministrazione in sede di esecuzione; b) accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione; c) valutazione della conformità del comportamento tenuto dall’amministrazione rispetto a quello imposto dal giudicato (2).
Ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, c.p.c. (sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione), norma richiamata dall’art. 106, comma 1, c.p.a. deve escludersi l’identità per oggetto tra pronuncia ottemperanda che decide la controversia all’esito del giudizio di cognizione e quella emessa in sede di ottemperanza per stabilire l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato; infatti, qualora le sentenze poste a raffronto costituiscano l’esito, rispettivamente, del giudizio di cognizione e di quello di esecuzione, ciò che viene dedotto come contrasto fra giudicati è l’interpretazione che il giudice dell’ottemperanza ha dato dell’ambito della statuizione della sentenza da eseguire, onde la richiesta di revocazione si risolve, in realtà, nel chiedere il riesame delle conclusioni, cui detto giudice è pervenuto, non nell’assenza di consapevolezza dell’esistenza di un giudicato facente stato fra le stesse parti, ma proprio nell’espresso apprezzamento dell’ambito di quest’ultimo e degli adempimenti amministrativi necessari per la sua corretta esecuzione (3).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 115243, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 10:41:18.0", "modifiedDate": "2023-03-27 15:35:28.0", "classNameId": 31701, "classPK": 115241, "classUuid": "25ba1124-a78d-d236-3b63-a26b018579cf", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-12-20 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Tassatività e stretta interpretazione dei casi di revocazione ex art. 395 c.p.c.", "description": "La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi, in quanto la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato (1).
Attesa la loro eccezionalità, i casi di revocazione della sentenza, tassativamente previsti dall’art. 395 c.p.c., richiamato dall’art. 106, comma 1, c.p.a., sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.", "summary": "La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi, in quanto la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato (1).
Attesa la loro eccezionalità, i casi di revocazione della sentenza, tassativamente previsti dall’art. 395 c.p.c., richiamato dall’art. 106, comma 1, c.p.a., sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120974, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 12:45:02.0", "modifiedDate": "2023-03-27 15:29:50.0", "classNameId": 31701, "classPK": 120972, "classUuid": "44302556-92de-feb1-33c2-8e48b0ef4093", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-01-17 12:43:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., che impone l’immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara", "description": "Devono essere rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali: se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a, che, impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti; se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a, che preclude all’operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l’atto di ammissione nel termine suindicato (1).", "summary": "Devono essere rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali: se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a, che, impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti; se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a, che preclude all’operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l’atto di ammissione nel termine suindicato (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 15929449, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 10215360, "userName": "Antonia Zambito", "createDate": "2021-11-29 19:55:11.0", "modifiedDate": "2023-03-24 16:17:33.0", "classNameId": 31701, "classPK": 15929447, "classUuid": "2661e31f-f41e-bf53-0c37-6e6fa9ac71ed", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2021-11-29 19:43:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’Adunanza plenaria pronuncia sulla possibilità di sollevare in appello il difetto di giurisdizione da parte del ricorrente soccombente in primo grado e sulla responsabilità della P.A. per l’affidamento suscitato nel destinatario di un provvedimento ampliativo illegittimamente emanato e poi annullato", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118046, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:41:12.0", "modifiedDate": "2023-03-24 16:09:22.0", "classNameId": 31701, "classPK": 118044, "classUuid": "1e56edf6-bbd6-b4a4-8cce-73e00cc960ea", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-04 15:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L'annullamento giurisdizionale del piano per l'edilizia economica e popolare in sede giurisdizionale ha effetti solo fra le parti in causa", "description": "La decisione di annullamento – che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti solo fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, secondari (regolamenti) o amministrativi generali, rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori, in relazione ai quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (1).
L’annullamento giurisdizionale del Piano di edilizia economica e popolare ha effetti solo fra le parti in causa, non avendo il Piano carattere generale, unitario e inscindi", "summary": "La decisione di annullamento – che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti solo fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, secondari (regolamenti) o amministrativi generali, rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori, in relazione ai quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (1).
L’annullamento giurisdizionale del Piano di edilizia economica e popolare ha effetti solo fra le parti in causa, non avendo il Piano carattere generale, unitario e inscindi", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 116788, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 12:03:59.0", "modifiedDate": "2023-03-23 15:20:27.0", "classNameId": 31701, "classPK": 116786, "classUuid": "060d5bb8-5e40-7741-4265-4609055de720", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-08 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Conferenza di servizi preliminare e tutela paesaggistica", "description": "L’atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare è impugnabile (1).
La tutela dei valori paesaggistici costituisce, per l’autorità statale preposta alla gestione del vincolo, una finalità tendenzialmente esclusiva, nel senso che l’interesse paesaggistico non può essere oggetto di comparazione, da parte della medesima autorità, con altri interessi pubblici concomitanti; e ciò sia per il preminente valore costituzionale del paesaggio, sia perché la funzione di tutela del paesaggio si svolge attraverso valutazioni di carattere tecnico-scientifico, il cui processo formativo non prevede quella comparazione tra interessi che è tipica della discrezionalità amministrativa pura (2).", "summary": "L’atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare è impugnabile (1).
La tutela dei valori paesaggistici costituisce, per l’autorità statale preposta alla gestione del vincolo, una finalità tendenzialmente esclusiva, nel senso che l’interesse paesaggistico non può essere oggetto di comparazione, da parte della medesima autorità, con altri interessi pubblici concomitanti; e ciò sia per il preminente valore costituzionale del paesaggio, sia perché la funzione di tutela del paesaggio si svolge attraverso valutazioni di carattere tecnico-scientifico, il cui processo formativo non prevede quella comparazione tra interessi che è tipica della discrezionalità amministrativa pura (2).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 98048, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32148, "userName": "redattore 01", "createDate": "2018-06-15 14:58:01.0", "modifiedDate": "2023-03-14 17:52:36.0", "classNameId": 31701, "classPK": 98046, "classUuid": "3687aa2c-5c3d-8cd8-4e8c-7d4a0c5b272a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-10-19 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Impugnazione immediata degli atti di gara - Offerte anomale e soccorso istruttorio", "description": "L’onere di tempestiva impugnativa del provvedimento di mancata esclusione di altro concorrente da una gara pubblica, ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a., non può essere ovviato tramite l’impugnazione incidentale di un successivo e autonomo provvedimento, quale quello inerente all’esclusione per anomalia della controparte e di accertamento dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. Né la decadenza processuale può essere superata ventilando il profilo della mancata verifica da parte della stazione appaltante dell’insussistenza dei requisiti morali, in sede di dichiarazione di efficacia dell’intervenuta aggiudicazione (1).
In materia di gare pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; la mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale (2).
Ai sensi delle linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al Rup, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Rup è competente a verificare la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice; il riferimento al supporto da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC comporta che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, debba richiedere il parere non vincolante della Commissione esaminatrice (3).
L’art. 97, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non articola più il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia o di congruità secondo rigide e vincolanti scansioni procedimentali, stabilendo esclusivamente che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”; da ciò, tuttavia, non deriva che il cit. art. 97, escluda l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all’esclusione, come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta dell’offerente, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare (4).
Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica (5).
L’ipotesi di omessa allegazione di una referenza bancaria richiesta nella lex specialis rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio, attualmente disciplinata dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (6).", "summary": "L’onere di tempestiva impugnativa del provvedimento di mancata esclusione di altro concorrente da una gara pubblica, ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a., non può essere ovviato tramite l’impugnazione incidentale di un successivo e autonomo provvedimento, quale quello inerente all’esclusione per anomalia della controparte e di accertamento dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. Né la decadenza processuale può essere superata ventilando il profilo della mancata verifica da parte della stazione appaltante dell’insussistenza dei requisiti morali, in sede di dichiarazione di efficacia dell’intervenuta aggiudicazione (1).
In materia di gare pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; la mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale (2).
Ai sensi delle linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al Rup, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Rup è competente a verificare la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice; il riferimento al supporto da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC comporta che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, debba richiedere il parere non vincolante della Commissione esaminatrice (3).
L’art. 97, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non articola più il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia o di congruità secondo rigide e vincolanti scansioni procedimentali, stabilendo esclusivamente che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”; da ciò, tuttavia, non deriva che il cit. art. 97, escluda l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all’esclusione, come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta dell’offerente, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare (4).
Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica (5).
L’ipotesi di omessa allegazione di una referenza bancaria richiesta nella lex specialis rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio, attualmente disciplinata dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (6).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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Ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., non è sufficiente la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, atteso che ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il termine decorre dal momento in cui gli atti sono resi “in concreto disponibili, corredati di motivazione” (2).
È ammissibile, ed è soggetto al rito abbreviato ordinario per gli appalti di cui all’art. 120 c.p.a. e non a quello “super accelerato” di cui al comma 2 bis, il ricorso nel quale sono cumulate le domande avverso due segmenti concorsuali soggetti a riti processuali diversi, ossia ammissione ed aggiudicazione, allorché non sia possibile ravvisare alcuna distinzione tra la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e la successiva fase di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente (3).
I valori del costo del lavoro, risultanti dalle apposite tabelle ministeriali, costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia.
Premesso che nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, nel caso di sub-raggruppamento di tipo orizzontale nella categoria prevalente composto da due imprese, poiché deve esservi coincidenza tra la mandataria dell’intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento, deve essere accertata la partecipazione maggioritaria della mandataria, così come previsto nel combinato disposto degli artt. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, 83, comma 8, e 48, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (4).", "summary": "Competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura ad evidenza pubblica è, in base all’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., il tribunale amministrativo del luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l’atto finale della procedura, ossia dell’ambito territoriale di esplicazione dell’attività dell’impresa conseguente all’emanazione dell’atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e/o dalla sede dei partecipanti alla gara e da circostanze successive ed puramente eventuali, legate all’esito del giudizio (nella fattispecie si trattava di gara indetta da RFI s.p.a. e suddivisa in 37 lotti su tutto il territorio nazionale) (1).
Ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., non è sufficiente la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, atteso che ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il termine decorre dal momento in cui gli atti sono resi “in concreto disponibili, corredati di motivazione” (2).
È ammissibile, ed è soggetto al rito abbreviato ordinario per gli appalti di cui all’art. 120 c.p.a. e non a quello “super accelerato” di cui al comma 2 bis, il ricorso nel quale sono cumulate le domande avverso due segmenti concorsuali soggetti a riti processuali diversi, ossia ammissione ed aggiudicazione, allorché non sia possibile ravvisare alcuna distinzione tra la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e la successiva fase di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente (3).
I valori del costo del lavoro, risultanti dalle apposite tabelle ministeriali, costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia.
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 220186, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32240, "userName": "redattore 07", "createDate": "2018-07-28 10:29:10.0", "modifiedDate": "2023-03-13 17:17:00.0", "classNameId": 31701, "classPK": 220184, "classUuid": "d607584f-734c-0d75-6009-93aaec0c25fd", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-07-27 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza del termine per impugnare le ammissioni alla gara - Appalto fornitura di arredi uffici postali - Certificazione di qualità sulla gestione ambientale di qualità EN ISO", "description": "L’appalto, bandito da Poste Italiane s.p.a., volto all’acquisizione della fornitura e del montaggio di arredi per il back office degli uffici postali e per i siti delle società del gruppo dislocati sul territorio nazionale è riconducibile ai settori speciali e alla disciplina di cui agli artt. 114-120, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con la conseguenza che le relative controversie insorte sulla procedura di gara rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (1).
Il termine, previsto dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione alla gara di una lista o dell’esclusione decorre, oltre che dall’avvenuta pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante, dalla comunicazione o notificazione individuale del provvedimento, purché completa di ogni elemento utile a farne apprezzare la lesività da parte di un operatore di normale diligenza, e non anche dalla seduta pubblica durante la quale è stata decisa l’ammissione o l’esclusione, a nulla rilevando la presenza di un rappresentante della società concorrente (2).
Ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 2, d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50, qualora il concorrente ad una gara pubblica sia privo della certificazione di qualità sulla gestione ambientale di qualità EN ISO espressamente prescritta dalla lex specialis non può essere ritenuto integrato il requisito attraverso le “prove documentali” prodotte, in via alternativa rispetto al certificato mancante, partendo dalla considerazione che la stazione appaltante può anche accettare altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici che se ne avvalgano dimostrino che tali misure sono “equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile” (3).", "summary": "L’appalto, bandito da Poste Italiane s.p.a., volto all’acquisizione della fornitura e del montaggio di arredi per il back office degli uffici postali e per i siti delle società del gruppo dislocati sul territorio nazionale è riconducibile ai settori speciali e alla disciplina di cui agli artt. 114-120, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con la conseguenza che le relative controversie insorte sulla procedura di gara rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (1).
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se, di conseguenza, la citata normativa europea osti ad una disciplina nazionale che consenta l’affidamento diretto di un finanziamento di scopo finalizzato alla realizzazione di prodotti destinati ad essere forniti, senza ulteriore procedura di gara, a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di un qualsiasi corrispettivo al predetto soggetto fornitore; 2) se la disciplina europea in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, segnatamente, gli artt. 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE, e gli artt. 49, 56, 105 ss. del Trattato UE, ostino ad una normativa nazionale che, equiparando gli ospedali privati “classificati” a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, in assenza dei requisiti per il riconoscimento dell’organismo di diritto pubblico e dei presupposti dell’affidamento diretto, secondo il modello dell’in house providing, li sottrae alla disciplina nazionale ed europea dei contratti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di realizzare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, ricevendo contestualmente un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione di tali forniture (1).", "summary": "Devono essere rimesse alla Corte di giustizia le questioni: 1) se la disciplina europea in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, segnatamente, gli artt. 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE, comprenda nel proprio ambito applicativo anche le operazioni complesse mediante le quali un’amministrazione pubblica aggiudicatrice intenda attribuire direttamente ad un determinato operatore economico un finanziamento di scopo, interamente finalizzato alla realizzazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente, senza ulteriore procedura di gara, a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di un qualsiasi corrispettivo al predetto soggetto fornitore; 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