Ricorso Pat notificato in via telematica ad una Amministrazione ad indirizzo Pec tratto dall’elenco pubblico IPA

Ricorso Pat notificato in via telematica ad una Amministrazione ad indirizzo Pec tratto dall’elenco pubblico IPA


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Notifica del ricorso – Ad una Pubblica amministrazione - Solo ad indirizzo Pec inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia – Notifica ad indirizzo Pec tratto dall’elenco pubblico IPA – Errore scusabile – Riconoscimento – Condizione. 

 

        Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo Pec nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, deve essere riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. se la notifica per via telematica del ricorso - proposto dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2017) – è stata effettuata ad una Amministrazione all’indirizzo Pec tratto dall’elenco pubblico IPA, nel caso in cui l’Amministrazione stessa non abbia un indirizzo Pec in tale elenco del Ministero della giustizia (1). 

 

(1) Ha chiarito il Tar che l’indirizzo Pec contenuto nell’indice IPA, di cui all’art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, non appare del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari alle Amministrazioni pubbliche, in quanto, ad esempio, viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.m. n. 163 del 2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro Pec tenuto dal Ministero della giustizia.

In termini Tar Molise, ord., 13 novembre 2017, n. 420 che, in caso di notifica a un indirizzo Pec differente da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia di cui all’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ha fatto applicazione dell’istituto dell’errore scusabile rimettendo in termini il ricorrente per la notifica. In particolare, nell’ipotesi contemplata dal Tar Molise, il ricorso era stato notificato all’Avvocatura dello Stato a un indirizzo Pec indicato dallo stesso sito internet della medesima Avvocatura che però non precisava come lo stesso fosse riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle Amministrazioni pubbliche.

Un principio analogo è stato affermato, sia pure come obiter dictum, anche dalla pronuncia del Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744, secondo la quale dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo Pec di una Pubblica amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata.

Infine, seppure in un contesto normativo certamente diverso quale quello del processo civile telematico, disciplinato da norme autonome sul punto, si ravvisa un precedente, quale l’ordinanza del Trib. Milano, sez. V, 8 dicembre 2016, che ha dichiarato la validità della notifica effettuata all’indirizzo PEC presente non sul registro tenuto presso il Ministero ma nel registro IPA, nell’assunto che si presenta inammissibile che mentre il privato, quando indica una casella PEC, deve tenersi responsabile di quella domiciliazione informatica, il pubblico sarebbe libero di aprirne una da indicare nel registro comunicato al Ministero della giustizia e indicarne altre a differenti fini, creando confusione, quindi difficoltà, alla controparte che debba notificare l’atto.

Contra, Tar Milano, sez. III, ord., 14 dicembre 2017, n. 2381.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri