Memoria depositata dopo l’entrata in vigore del Pat non sottoscritta digitalmente se è sottoscritto con firma Pades il Modulo deposito atti - Clausola sociale degli appalti di lavori e di servizi

Memoria depositata dopo l’entrata in vigore del Pat non sottoscritta digitalmente se è sottoscritto con firma Pades il Modulo deposito atti - Clausola sociale degli appalti di lavori e di servizi


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Firma digitale Pades apposta al Modulo deposito atti – Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo – Memoria non sottoscritta digitalmente – È ammissibile.     

Contratti della Pubblica amministrazione – Clausola sociale – Applicazione – Art. 50, d.lgs. n. 50 del 2016 – Criterio – Salvaguardia della concorrenza e della libertà di impresa. 

 

         È ammissibile la memoria non sottoscritta digitalmente, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito atti, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 5, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che all’ultimo alinea prevede che “la firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti” (1). 

          In sede di gara pubblica, la “clausola sociale”, prevista dall’art. 50, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, da un lato lesiva della concorrenza perché scoraggia la partecipazione alla gara e limita ultroneamente la platea dei partecipanti, e, dall’altro, atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.; conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (2).

 

(1) A supporto di tale conclusione il Tar ha affermato che: a) il comma 4 dell’art. 6,  dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40  (secondo cui “Il Modulo Deposito Ricorso e il Modulo Deposito Atto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES”)fa riferimento “all’atto”; b) poiché i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, l’estensione della firma digitale PADES a tutti i documenti contenuti nel Modulo prevista dall’art. 6, comma 5, seconda parte, dell’Allegato, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo. Ne deriva che tali atti, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe (in senso analogo, Tar Lazio, Sez. III bis, 8 marzo 2017, n. 3231). 

(2) Tar Toscana, sez. III, 13 febbraio 2017, n. 231


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri