n. 580 - Giustizia Amministrativa: precisazioni sul caso del cons. Bellomo
Comunicati stampa
n. 580 - Giustizia Amministrativa: precisazioni sul caso del cons. Bellomo
In merito alle notizie apparse sulla stampa riguardanti il caso del consigliere di Stato
l’azione disciplinare è stata esercitata e proseguita, in tutte le sue fasi, nei tempi più rapidi consentiti dalla legge; ad esempio, essa – pur in presenza di un termine di un anno - è stata esercitata dal Presidente del Consiglio di Stato a pochi giorni dalla trasmissione dei primi atti dal Consiglio di Presidenza, Organo di autogoverno della giustizia amministrativa;
Il Consiglio di Presidenza – effettuate le audizioni ed esaminati gli atti – ha deliberato la sanzione massima tra quelle previste: la destituzione dal servizio, che è stata irrogata pochissime volte nella storia della Giustizia amministrativa; tra breve vi sarà il parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato, prescritto dalla legge;
l’azione disciplinare è avvenuta su autonoma iniziativa della Giustizia amministrativa poiché non risulta sino ad oggi esercitata l’azione penale;
la vicenda del consigliere Bellomo non è connessa all’esercizio delle sue funzioni d’ufficio; ciò nonostante l’Organo di autogoverno l’ha considerata gravemente lesiva dei doveri professionali e dell’onore della magistratura amministrativa;
nel marzo scorso è stata respinta la richiesta di autorizzazione del consigliere Bellomo a svolgere attività di insegnamento per i corsi di preparazione al concorso in magistratura. L’istanza cautelare proposta dal magistrato contro tale diniego è stata respinta sia dal Tar sia dal Consiglio di Stato.
Roma 11 dicembre 2017
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- Comunicato n. 580 , (348160kb)