Valutazione con mero punteggio numerico delle offerte di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Valutazione con mero punteggio numerico delle offerte di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa


Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione – Punteggio numerico – Art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. n. 50 del 2016 – Sufficienza – Condizione.

 

        Ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell’attribuzione del punteggio stesso (1).

 

(1) Si tratta di conclusione che trova conferma anche nelle le “Linee Guida n. 2 dell’ ANAC “di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa” del 21 settembre 2016, n. 1005″, le quali prevedono che “in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni”. 


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri