Va riconosciuto l’errore scusabile se il ricorso è notificato ad un’Amministrazione, il cui indirizzo PEC non è inserito nei registri del Ministero della giustizia, all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA

Va riconosciuto l’errore scusabile se il ricorso è notificato ad un’Amministrazione, il cui indirizzo PEC non è inserito nei registri del Ministero della giustizia, all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico  Notifica del ricorso – A mezzo posta elettronica certificata – A Pubblica amministrazione –  Ad indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura di Stato non inserito nel registro del Ministero della giustizia – Esclusione – Indirizzo Pec tratto dall’elenco pubblico IPA – Errore scusabile – Va riconosciuto.

 

        Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, deve essere riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. se la notifica del ricorso - proposto dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2017) – è stata effettuata ad un’Amministrazione all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA e non con le tradizionali modalità cartacee  (1). 

 

(1) Ha chiarito il C.g.a. che in regime di PAT obbligatorio e nella sua prima applicazione - e tale deve considerarsi almeno il primo biennio - è scusabile l’errore di chi ritiene che la notifica possa sempre farsi via PEC, e confidi nella validità di un registro ufficiale.

A tale conclusione si perviene anche considerando: l’evoluzione normativa che ha visto prima la coesistenza di più registri ufficiali di PEC, e poi l’esclusività, ai fini del processo amministrativo, dei registri tenuti dal Ministero della giustizia, in un quadro normativo che resta tuttavia complesso e mal coordinato e dal quale non si evince in modo univoco quali siano le forme di notificazione in caso di mancanza dell’indirizzo PEC nei registri delle pubbliche amministrazioni tenuto dal Ministero della giustizia; la condotta colpevole della pubblica amministrazione che era obbligata a comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della giustizia e che non vi ha a tutt’oggi provveduto, violando le fondamentali regole del buon andamento, anch’esse prima richiamate.

La condotta colpevole dalla Pubblica amministrazione, che omette di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della giustizia, così rendendo più difficoltosa la notifica, se non determina, per la controparte, nullità insanabile della notifica e ne giustifica la rinnovazione, va tuttavia stigmatizzata, con la segnalazione della condotta agli organi tutori e agli organi preposti al PCT e al PAT.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri