Svolgimento dell’adunanza consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con strumenti di collegamento da remoto
Svolgimento dell’adunanza consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con strumenti di collegamento da remoto
Svolgimento dell’adunanza consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con strumenti di collegamento da remoto
Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana - Funzioni consultive del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana -Da remoto, con strumenti di collegamento da remoto – Possibilità.
L’adunanza consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana può essere svolta di norma anche da remoto, con strumenti di collegamento da remoto (e anche con modalità telematiche) dei magistrati e del segretario dell’adunanza (1).
(1) Ha affermato il parere che considerato che anche il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione, conferma la possibilità dello svolgimento dell’attività giurisdizionale da remoto, a maggior ragione, sulla base delle norme e dei condivisi principi della Commissione speciale del Consiglio di Stato (parere n. 571 del 10 marzo 2020), l’adunanza consultiva può essere svolta da remoto, con strumenti di collegamento da remoto dei magistrati e del segretario dell’adunanza.
Peraltro, si osserva che le riferite, condivisibili considerazioni della Commissione speciale, ancorché originate in un contesto, fattuale e normativo, di assoluta eccezionalità, come è quello dell’emergenza epidemiologica in corso, valgono in linea generale e risultano applicabili anche in condizioni di ordinario e corrente funzionamento dell’Organo consultivo.
Ed invero, occorre rilevare che l’attività consultiva svolta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sebbene connotata dalla natura dell’Organo previsto da una fonte di rango costituzionale e composto da magistrati (alla stessa stregua delle sezioni consultive del Consiglio di Stato), è comunque destinata a inserirsi nell’ambito di un procedimento sì normativo, ma pur sempre di carattere amministrativo. Discende da ciò l’applicabilità anche all’attività consultiva dei principi generali in tema di informatizzazione e di telematizzazione dell’amministrazione pubblica. Non diversamente i medesimi principi assumono pregnanza, seppure con alcuni doverosi adattamenti, anche con riferimento all’attività deliberativa delle Sezioni riunite di questo Consiglio in tema di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana: del resto, di tale istituto il Consiglio ha di recente chiarito la funzione di rimedio giustiziale avente, tuttavia, la natura di ricorso amministrativo (si veda il parere della sez. I del C.g.a. n. 61 del 28 febbraio 2020).
Sulla scorta dei precedenti rilievi, la Sezione ha ritenuto che, quantunque sia da preferire in linea generale lo svolgimento dell’attività consultiva con la presenza fisica dei magistrati componenti la Sezione e le Sezioni riunite, nondimeno rimane un’alternativa praticabile, al ricorrere di determinati presupposti, la possibilità di assumere deliberazioni avvalendosi di strumenti tecnici di collegamento da remoto. Ricorrono, ad esempio, i detti presupposti nei casi in cui sussistano oggettive difficoltà di spostamento, per qualunque causa, dei magistrati su parte o sull’intero territorio nazionale: tanto si verifica, nel momento presente, in ragione dei provvedimenti di contenimento del contagio da Covid-19, ma un’analoga difficoltà di spostamento potrebbe anche riguardare futuri accadimenti di imprevedibile e imprecisata natura e di minore gravità (come l’indizione di uno sciopero di lunga durata nei servizi pubblici essenziali o il sopravvenire di condizioni climatiche particolarmente avverse). In tutte queste ipotesi, rispetto alla prospettiva di rinviare la celebrazione dell’adunanza, dovrebbe sempre accordarsi priorità alla garanzia della correntezza amministrativa e, conseguentemente, dovrebbe procurarsi di assicurare lo svolgimento dell’attività consultiva programmata.
L’opzione per la partecipazione da remoto, non già “virtuale” (trattandosi, al contrario, di partecipazione effettiva), di uno o più o di tutti i componenti della Sezione o delle Sezioni riunite, è e deve essere di volta in volta rimessa – ad avviso del Collegio – alla prudente valutazione del Presidente del Collegio, sulla base di una ponderata valutazione della sussistenza dell’impedimento e della sua insuperabilità (con eventuale, conseguente rinvio dell’adunanza) nell’ipotesi in cui non fosse configurabile la suddetta alternativa telematica. Versandosi in tale situazione, invero, dovrebbe sempre optarsi per la sopra ricordata esigenza di assicurare la correntezza amministrativa, all’insegna dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Compete altresì al Presidente del Collegio, qualora si ricorra a strumenti di collegamento da remoto: a) individuare quale sia lo strumento tecnologico da adottare (applicativi di videoconferenza, audioconferenza, ecc.), preferendo sempre quelli messi a disposizione dal Segretariato della Giustizia Amministrativa, e di assicurarne l’effettiva utilizzabilità da parte di tutti i componenti e del segretario dell’adunanza; b) garantire la concreta possibilità, per tutti i magistrati componenti il collegio, di seguire integralmente lo svolgimento dell’adunanza e di parteciparvi sullo stesso piano di parità degli altri componenti; c) assicurare il rispetto delle regole poste a presidio della protezione dei dati personali; d) adottare le misure ritenute più idonee a scongiurare le eventuali indebite interferenze dolose di terzi in occasione dello svolgimento dell’adunanza; e) informare, in via preventiva e in anticipo (la cui congruità in termini temporali è, tuttavia, condizionata dalle variabili circostanze del caso concreto), tutti i partecipanti alla adunanza delle determinazioni assunte; f) dar conto nel verbale di dette determinazioni e dello strumento di collegamento da remoto utilizzato.
Veröffentlichungsjahr:
2020
Sachbereich:
CONSIGLIO di Stato
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten