Sulla “riduzione” della discrezionalità amministrativa (anche tecnica)

Sulla “riduzione” della discrezionalità amministrativa (anche tecnica)


Discrezionalità amministrativa – Riduzione – Effetti – Conseguenza.


          La discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può risultare progressivamente “ridotta” per effetto: a) sul piano “sostanziale”, degli auto-vincoli discendenti dal dipanarsi dell’azione amministrativa, contrassegnata dal crescente impiego di fonti secondarie e terziarie che si pongono spesso come parametri rigidi per sindacare l’esercizio della funzione amministrativa concreta (anche se originariamente connotata in termini discrezionali); b) sul piano “processuale” dei meccanismi giudiziari che, sollecitando l’amministrazione resistente a compiere ogni valutazione rimanente sulla materia controversa, consentono di focalizzare l’accertamento, attraverso successive approssimazioni, sull’intera vicenda di potere (si pensi alla combinazione di ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l’atto di riesercizio del potere, ma anche alle preclusioni istruttorie e alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova), concentrando in un solo episodio giurisdizionale tutta quella attività di cognizione che prima doveva necessariamente essere completata in sede di ottemperanza. La consumazione della discrezionalità può essere anche il frutto della insanabile “frattura” del rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadino, derivante da un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contradittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell’affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri. In presenza di una evenienza siffatta, resta precluso all’amministrazione di potere tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti dell’amministrato anche in relazione ai profili non ancora esaminati (nella fattispecie, in cui il giudice amministrativo aveva annullato per ben tre volte il diniego di conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’ambito di discrezionalità tecnica rimessa all’Amministrazione si fosse progressivamente ridotto sino a “svuotarsi” del tutto, ed ha conseguentemente ordinato al Ministero di rilasciare l’abilitazione in favore della candidata) (1) .

(1) In alcuni casi ‒ precisa la sentenza ‒ può accadere che la pervicacia degli organi amministrativi a reiterare le statuizioni annullate integri una elusione (palese o occulta) del giudicato: in tal caso deve ammettersi la possibilità, per il giudice dell’ottemperanza, di sindacare anche su aspetti non pregiudicati dalla sentenza.

Ma anche in una vicenda come quella in esame ‒ in cui l’alternarsi di tre diverse Commissioni non consente di ravvisare nel nuovo vizio di illegittimità un palese sintomo dell’intento di non attuare il giudicato ‒, il susseguirsi di tre giudicati di annullamento ha comunque l’effetto di «svuotare» l’amministrazione del proprio potere discrezionale. Con la precisazione che il giudicato costituisce, in tale ipotesi, un vincolo alla discrezionalità amministrativa operante come “fatto” e non come “atto”.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ATTO amministrativo, DISCREZIONALITÀ

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri