Sulla necessità di un provvedimento espresso anche per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico della regione Sicilia

Sulla necessità di un provvedimento espresso anche per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico della regione Sicilia


Atto amministrativo – Silenzio assenso – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Sicilia

Ai sensi dell’art. 20 l. n. 241 del 1990, immediatamente applicabile anche in Sicilia, i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico sono esclusi dall’ambito di applicazione del silenzio assenso; pertanto, è irrilevante il fatto che la normativa siciliana sul procedimento amministrativo (e sul silenzio-assenso) contenuta nella l. reg. n. 7 del 2019 non escluda espressamente dal suo campo di applicazione i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico (1).


(1)    Non risultano precedenti in questi esatti termini.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva dapprima chiesto alla Soprintendenza di Agrigento una variante ad un’autorizzazione paesaggistica; successivamente, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, aveva adito il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il. T.a.r., in base al principio riportato in massima, ha ritenuto l’azione ammissibile, posto che l’inerzia della p.a. doveva essere qualificata come silenzio inadempimento e non come silenzio assenso: infatti, ancorché la normativa siciliana sul procedimento amministrativo (e sul silenzio-assenso) contenuta nella l.reg. n. 7 del 2019 non escluda espressamente dal suo campo di applicazione i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico come invece avviene in seno all’art. 20 l. n. 241 del 1990, è altrettanto vero che detta omessa esclusione è colmata dal predetto art. 20 l. n. 241 del 1990. Tale ultima previsione non solo è di immediata applicazione in ambito regionale (C. cost. n. 155 del 2021) ma non è neanche contraddetta dalla legge regionale siciliana la quale si limita a non considerare le autorizzazioni paesaggistiche tra le fattispecie di esclusione del silenzio assenso, così lasciando spazio all’espansione – in parte qua – dell’art. 20 l. n. 241 del 1990 nella parte in cui, come si è detto individua, in un ambito di competenza statale (cfr. C. cost. n. 155 del 2021, cit.) le ipotesi di obbligo del provvedimento espresso.
 


Veröffentlichungsjahr:

2023

Sachbereich:

ATTO amministrativo, SILENZIO, assenso, inadempimento, rifiuto, rigetto, significativo

ATTO amministrativo

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten