Sulla disciplina applicabile alle opere strategiche in forza della successione delle leggi nel tempo, nonché sulle conseguenze derivanti dalle modifiche progettuali e sull’imposizione di prescrizione dopo il giudizio di compatibilità ambientale

Sulla disciplina applicabile alle opere strategiche in forza della successione delle leggi nel tempo, nonché sulle conseguenze derivanti dalle modifiche progettuali e sull’imposizione di prescrizione dopo il giudizio di compatibilità ambientale


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Successione di leggi nel tempo – Opere strategiche – Disciplina transitoria

Ai sensi dell’art. 216, comma 1-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di opere strategiche l’avvenuto avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, costituisce il fatto giuridicamente rilevante a fungere da “spartiacque” tra le due discipline e idoneo a radicare l’ultrattività della disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, per l’approvazione dell’opera (1).

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori - Approvazione progetto definitivo – Variazioni progettuali e modifiche

Anche per le opere c.d. strategiche, le variazioni fra fasi progettuali costituiscono il fisiologico sviluppo della progettazione e sono ammesse anche modifiche “significative” fra il progetto preliminare e quello definitivo, senza che ciò comporti la soluzione di continuità tra i progetti che si sono avvicendati diacronicamente; pertanto, non è necessario il riavvio dell’intero procedimento, né tali modifiche comportano l’illegittimità del provvedimento di approvazione del progetto dell’opera; le “significative modifiche” comportano solo la necessità di ripetere la VIA (2).

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori - VAS e VIA – Opere strategiche

Per le infrastrutture strategiche la valutazione VAS e quella VIA sono concentrate, per ragioni di semplificazione, nella VIAS ai sensi dell’art.182 e seguenti del d.lgs n. 163 del 2006 (3).

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Progetto definitivo - Prescrizioni – Ammissibilità

L’inserimento di prescrizioni in sede di approvazione del progetto definitivo è di regola legittimo, atteso che ciò che rileva non è il numero delle prescrizioni ma il

fatto che dalle stesse possano evincersi gravi carenze progettuali; come accade, ad esempio, quando le prescrizioni riguardano tutte aspetti non secondari e non si limitano a dettare condizioni ambientali, ma, da un lato, impongano la ricerca e/o lo sviluppo di nuovi soluzioni progettuali, dall’altro richiedano l’effettuazione e/o l’approfondimento di studi che avrebbero dovuto invece essere presentati ex ante ai fini dell’ottenimento della VIA e non semplicemente verificati ex post in sede di ottemperanza (4).

(1) Non risultano precedenti in termini;

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164; sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6667;

Difformi: non risultano precedenti difformi.

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4179; sez. IV, 29 maggio 2014 n. 2777;

Difformi: non risultano precedenti difformi.

(4) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020 n. 1164; sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 721;

Difformi: non risultano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri