Sulla decorrenza giuridica della nomina vice soprintendente del Corpo della Polizia penitenziaria promosso per merito straordinario
Sulla decorrenza giuridica della nomina vice soprintendente del Corpo della Polizia penitenziaria promosso per merito straordinario
Sulla decorrenza giuridica della nomina vice soprintendente del Corpo della Polizia penitenziaria promosso per merito straordinario
Polizia penitenziaria – Promozione per merito straordinario – Decorrenza giuridica – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.
È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice soprintendente del Corpo della Polizia penitenziaria promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti meritori, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ILO n. 111 (1).
(1) Non risultano precedenti in questi esatti termini; la Corte costituzionale, con sentenza n. 224 del 2020, ha accolto un’analoga questione di legittimità costituzionale relativamente alla decorrenza giuridica della nomina a vice soprintendente della Polizia di Stato.
Anno di pubblicazione:
2023
Materia:
POLIZIA penitenziaria
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri