Sulla compatibilità delle strutture funzionali alla balneazione con le esigenze di tutela del paesaggio.

Sulla compatibilità delle strutture funzionali alla balneazione con le esigenze di tutela del paesaggio.


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Demanio e patrimonio dello Stato – Strutture balneari – Legge, decreto e regolamento – Legge regionale

 

La realizzazione di strutture funzionali alla balneazione costituisce una modalità di utilizzo del bene paesaggistico che non può tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale, che deve essere preservato in modo prioritario; alla luce dei principi costituzionali, infatti, le possibilità di sfruttamento per ragioni turistiche e ricreative sono da considerarsi secondarie rispetto alla prioritaria esigenza di tutela della costa. Pertanto, qualora una disposizione legislativa regionale consenta il mantenimento, per l’intero anno solare, delle strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, tale norma non va intesa nel senso che impone, quale regola ordinaria, il mantenimento delle strutture per l’intero anno solare, bensì come eccezione limitata ai casi in cui tale possibilità non incida sulle predette esigenze di tutela paesaggistica (1).

 

 

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, n. 11699 del 2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 8083 del 2021;

(2) Difformi: non risultano precedenti difformi.

 

 

 

Nel caso di specie, una società aveva chiesto l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di strutture funzionali alla balneazione; e la Soprintendenza aveva rilasciato l’autorizzazione imponendo tuttavia la rimozione delle strutture stesse al termine della stagione estiva. La società aveva impugnato l’autorizzazione ed i connessi titoli abilitativi dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Lecce, nella parte in cui era stata imposta la rimozione delle opere a fine stagione, ritenendo tale limitazione possibile, ai sensi della previsione di cui all’art. 8 della l.r. della Puglia n. 17 del 2015, solo in caso di specifiche esigenze di protezione ambientale, non contemplate dai provvedimenti autorizzativi. In primo grado, il T.a.r. aveva accolto il ricorso, ritenendo gli atti impugnati illegittimi per l’appunto per violazione dell’art. 8 l.r. Puglia n. 17 del 2015; secondo il giudice di primo grado, infatti, attesa la formulazione della norma, per imporre la rimozione delle strutture al termine della stagione estiva, la Soprintendenza avrebbe dovuto indicare esigenze “di protezione

dell’ambiente diverse ed ulteriori rispetto a quelle ritenute compatibili con l’esistenza dell’impianto nel periodo balneare”. Il Ministero aveva impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato.

Quest’ultimo ha accolto l’appello, osservando come la Corte costituzionale, proprio nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una norma legislativa della regione Puglia, abbia messo in evidenza sia la rilevanza primaria e assoluta della tutela ambientale e paesaggistica sia i limiti di possibili interventi normativi regionali che possono assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale, ma non sono abilitati a introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale (Corte cost. n. 232 del 2008). Il mantenimento delle strutture balneari per l’intero anno solare non può, dunque, essere una regola generale; occorre piuttosto una valutazione caso per caso, potendo il mantenimento per l’intero anno solare essere consentito solo qualora le caratteristiche del concreto paesaggio costiero risultino tali da richiedere una tutela meno intensa. Né vale in contrario osservare che un’ordinanza balneare della Regione Puglia del 2015 (menzionata nella nota comunale del 10.3.2005) fissa la durata della stagione balneare nell’intero anno solare: sia perché la fonte è inidonea a derogare i principi costituzionali e legislativi che impongono la tutela del paesaggio, sia perché tale indicazione costituisce “una finzione sostanzialmente strumentale al mantenimento delle strutture, non potendosi ritenere che una stagione come quella balneare possa dipanarsi anche nei mesi invernali ed essendo, quindi, volta a perseguire finalità diverse da quelle propriamente connesse alla balneazione. Si tratta, quindi, di finalità ulteriori che realizzano un ulteriore sfruttamento dei paesaggi costieri ma che, come tali, non possono anch’esse che ritenersi secondarie rispetto alla primaria esigenza di conservazione e tutela impressa dall’ordinamento”.


Veröffentlichungsjahr:

2023

Sachbereich:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

DEMANIO e patrimonio dello Stato

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten