Scontri alla finale Tim Cup Milan - Juventus del 2016

Scontri alla finale Tim Cup Milan - Juventus del 2016


Sport - Daspo - Finale Tim Cup Milan - Juventus del 2016 – Violenza per rappresaglia provocazioni di ignoti – Legittimità.

          Sono legittimi i Daspo emessi dalla Questura di Roma nei confronti dei tifosi che, in occasione della finale Tim Cup Milan - Juventus del 2016, per rappresaglia contro il gesto provocatorio di ignoti, avevano devastato un esercizio pubblico a Roma e accoltellato due incolpevoli avventori (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che il daspo è una misura di carattere preventivo e non sanzionatorio, così come chiarito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia) con riferimento ad analoghe misure previste dalla legislazione croata, menzionando tra le altre legislazioni in materia anche quella italiana e pervenendo ad escludere la natura sanzionatoria della misura amministrativa, sulla base dei cc.dd. criterî Engel, sia per l’applicabilità della misura indipendentemente da una condanna penale, sia anche per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell’ordine pubblico e degli altri spettatori, sia infine per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria.

Ha aggiunto la Sezione che ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989, il Daspo anche nel nostro ordinamento, non diversamente che in quello croato, può essere altresì disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico.

Anche per il Daspo disposto dal Questore, come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico, deve valere la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi, anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia), la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del Daspo, ma appunto una dimostrazione fondata su «elementi di fatto» gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità, come è nel caso di specie, per tutte le ragioni sin qui espresse, sulla base della documentazione in questa sede prodotta.

Peraltro, e con specifico riferimento ad eventuali condotte individuali estrinsecatesi in azioni di gruppo, la Sezione non ha mancato di rilevare, nella sua costante giurisprudenza, che, anche prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 114 del 2014 all’art. 6, l. n. 401 del 1989, un comportamento di gruppo non ha mai escluso la possibilità di individuare col Daspo (una somma di) responsabilità individuali omogenee, qualora queste fossero supportate da elementi diretti o presuntivi che consentissero di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo (Cons. St., sez. III, 4 novembre 2015, n. 5027).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

SPORT, DIVIETO di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

SPORT

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri