Sanzione disciplinare espulsiva nei confronti di un carabiniere resosi protagonista di un episodio di consumo di cocaina e attendibilità degli esami di laboratorio

Sanzione disciplinare espulsiva nei confronti di un carabiniere resosi protagonista di un episodio di consumo di cocaina e attendibilità degli esami di laboratorio


Militari, forze armate e di polizia – Rimozione – Per consumo occasionale di cocaina – Dubbi sulla attendibilità delle analisi di laboratorio – Illegittimità della sanzione. 

 

Militari, forze armate e di polizia – Rimozione – Per consumo occasionale di cocaina – Dubbi sulla attendibilità delle analisi di laboratorio – Sanzione sproporzionata. 

 

 

   E’ illegittima la sanzione disciplinare espulsiva nei confronti di un carabiniere resosi protagonista di un episodio di consumo di cocaina ove gli accertamenti effettuati presentino seri dubbi di attendibilità nella fase di campionamento e trasporto dei campioni utilizzati, essendosi riscontrata l’assenza della catena di custodia, di un verbale di trasporto dei campioni prelevati oltre che dell’unità di misura utilizzata (1). 

 

   E’ sproporzionata la sanzione della perdita del grado inflitta - seppur nell’ambito dell’ampia discrezionalità in materia spettante all’Amministrazione in ordine all’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione – per uso occasionale, da parte del militare, di sostanze stupefacenti  nel caso di incertezza fattuale in ordine all’entità della sostanza riscontrata, all’abitualità o meno del consumo e più in generale alla complessiva attendibilità delle analisi medico legali (2). 

 

 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che le criticità che hanno indotto ad annullare la sanzione espulsiva hanno determinato - sempre secondo la perizia tossicologica depositata da parte ricorrente - la violazione delle “Linee Guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d’abuso con finalità tossicologico-forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da vivente” del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani”, n. 5 del 29 maggio 2017 e delle “Linee guida per la determinazione delle sostanze d’abuso nella matrice pilifera” redatte dal Centro Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, le quali seppur prive di valore normativo assumono valore di best practice in materia a garanzia dell’attendibilità ai fini medico legali delle analisi. 

Ciò si pone in contrasto, d’altronde, con le esigenze del “giusto processo” di cui all’art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo quale norma costituzionale interposta ex art. 117, c. 1, Cost. (ex multis Corte cost. 13 dicembre 2017, n.263) ritenuto applicabile anche ai provvedimenti sanzionatori di natura afflittiva (sentenze 4 marzo 2014, ric. n. 18640/10 Grande Stevens e altri c. Italia; 29 ottobre 2013, ric. n. 17475/2009 Varvara c. Italia; 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia) con particolare riferimento - per quel che qui rileva - ai procedimenti preordinati all’applicazione di sanzioni con valenza disciplinare, attesane la natura punitiva (sent. 28 giugno 1978, ric. n. 6232/73 Konig c. Repubblica Federale Tedesca; 26 settembre 1995. ric. n. 18160/91 Diennet c. Francia) se lesivi di un diritto “civile” del ricorrente, quale la sospensione o la cessazione dell’attività professionale (Tar Bologna, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 612).

L’esigenza di un procedimento equo comporta il riconoscimento - tra l’altro - per quel che qui rileva della disponibilità di tutte le opportunità di difesa, vanificate dalla complessiva inattendibilità delle analisi effettuate dall’Amministrazione 

 

(2) Ha ricordato la Sezione che sulla questione della sproporzione della sanzione si sono registrati due orientamenti giurisprudenziali. 

Ad avviso di un primo orientamento il consumo anche episodico di droga da parte di un militare contrasta con le finalità del Corpo a cui il militare appartiene se tra i compiti a cui questo attende vi è proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti, si da legittimare la sanzione espulsiva (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2958; Tar Napoli, sez. VI, 6 settembre 2010, n. 17311).

Secondo altra tesi, invece, l'apprezzamento della circostanza di un episodico consumo di sostanze stupefacenti contestata al dipendente in maniera isolata rispetto a tutte le altre circostanze, nell'esclusiva ottica della sua incidenza sugli obblighi assunti con il giuramento e al di fuori di ogni prospettiva di proporzionalità, rende l'impugnata sanzione espulsiva illegittima, in quanto non adeguatamente motivata, non basata su una completa e razionale considerazione del disvalore effettivamente evidenziato dall'illecito disciplinare contestato e conseguentemente sganciata da ogni giudizio di graduazione (Tar Lazio, sez. II, 13 febbraio 2012, n.1389; Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 173).


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

MILITARE

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten