Restituzione delle eccedenze retributive nel periodo di collocamento in aspettativa per malattia del poliziotto non dipendente da causa di servizio

Restituzione delle eccedenze retributive nel periodo di collocamento in aspettativa per malattia del poliziotto non dipendente da causa di servizio


Militari, forze armate e di polizia - Polizia di Stato – Dispensa dal servizio per inidoneità assoluta al servizio – Già collocato in aspettativa per malattia non dipendente da causa di servizio - Restituzione di eccedenze retributive – Legittimità. 

 

         E’ legittimo il provvedimento che dispone, a carico di un poliziotto dispensato dal servizio per inidoneità assoluta al servizio, la restituzione di eccedenze retributive e la rideterminazione del trattamento retributivo spettante durante il collocamento in aspettativa per malattia non dipendente da causa di servizio (1)  

 

(1) Ha preliminarmente chiarito il parere che l’assenza dal servizio dell’odierno ricorrente nel periodo oggetto della controversia è stata determinata da un’infermità non dipendente da causa di servizio, e segnatamente il “persistente disturbo dell’adattamento con ansia”, e che l’interessato non ha fornito la prova che l’aspettativa sia stata a suo tempo in tutto o in parte determinata dall’unica infermità, tra le diverse che ha avuto, successivamente riconosciuta come dipendente da causa di servizio.  

Quanto al decorso del termine decadenziale di 24 mesi per il recupero delle somme oggetto della controversia, l’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2007, nel prevedere che ‘durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera’, fa riferimento al ‘personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale’, laddove il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio, in modo assoluto: in disparte la sua ratio (da cogliersi nel permanere del rapporto organico con la P.A., per il personale giudicato non idoneo al servizio in modo parziale), è chiaro che la disposizione non può applicarsi al di fuori dei casi previsti, tra i quali non rientra, evidentemente, quello del ricorrente” (Cons. St., sez. I, n. 1196 del 2020; Tar Salerno, n. 1016 del 2017).

Correttamente, quindi, l’amministrazione ha attivato la procedura di recupero delle eccedenze retributive né avrebbe potuto operare diversamente, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) - resta ferma la possibilità per l'interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito (Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852; id., sez. IV, n. 5343 del 2019; id. n. 5342 del 2019; id., sez. I, n. 2530 del 2019).

Inoltre, deve pure essere rilevato che, “nel caso di recupero da parte dell’amministrazione di somme erroneamente corrisposte, né l’affidamento del percipiente, né il decorso del tempo sono di ostacolo all’esercizio del diritto-dovere di ripetere le somme, essendo il recupero un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, da adottarsi con il solo dovere di osservare modalità non eccessivamente onerose per il soggetto colpito (Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3516; id., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4849). Ne discende che l’amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies (interesse pubblico, interesse dei destinatari e dei controinteressati, termine ragionevole) per l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, dato che il danno prodotto all’amministrazione dalla corresponsione di un beneficio economico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il destinatario, fa sorgere un interesse pubblico in re ipsa al recupero delle somme, nonché un obbligo ex lege rispetto al quale il decorso del tempo non assume rilevanza” (Cons. Stato, sez. IV, n. 379 del 2014; id. n. 3811 del 2017). ​​​​​​​


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

POLIZIA DI STATO

MILITARE

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten