Responsabile unico del procedimento presidente di Commissione di gara

Responsabile unico del procedimento presidente di Commissione di gara


Gara – Commissione di gara – Art. 77, prima parte, d.lgs. n. 50 del 2016 – Applicabilità solo dopo la creazione dell’albo dei Commissari. 

Gara – Commissione di gara – Presidente – Responsabile unico del procedimento – Possibilità.      

 

       L’art. 77, prima parte, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina la formazione e l’attività delle commissioni di gara, si applica solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12 dello stesso art. 77, “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.       

       Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 77, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  può essere nominato presidente della commissione di gara anche il Responsabile unico del procedimento (1).      

  

(1) Ha evidenziato il Tar che a questa conclusione era pervenuta la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 20 novembre 2015, n. 5299 e 26 settembre 2002, n.4938) formatasi nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; assurgendo a principio generale non riferentesi ad una specifica disciplina delle gare, si deve ritenere estensibile anche nel vigore della nuova normativa.


Anno di pubblicazione:

2016

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri