Requisiti per l’esercizio della professione di “accompagnatore di media montagna” in Lombardia

Requisiti per l’esercizio della professione di “accompagnatore di media montagna” in Lombardia


Professioni e mestieri – Guida – Guida di montagna – Lombardia – Competenze riservate all’accompagnatore di media montagna e alla guida ambientale escursionistica - Illegittimità. 

 

         Non è né proporzionata, né ragionevole la scelta della Regione Lombardia di riservare agli accompagnatori di media montagna (AMM) non solo i percorsi riconducibili ai sentieri classificati “EE” (per i quali le caratteristiche dei terreni montani da percorrere, particolarmente acclivi ed impervi, nonché le relative difficoltà di progressione, ben possono giustificare la riserva in capo agli AMM), ma anche i sentieri classificati come “E” che - per definizione - sono sentieri privi di difficoltà tecniche, specie se sotto la quota altimetrica dei 600 metri; la sproporzione e la irragionevolezza di tale scelta fa venir meno quale motivo imperativo di interesse generale, consistente nella tutela della sicurezza degli utenti, che solo potrebbe giustificare l’esclusione della guida ambientale escursionistica (GAE) e la riserva, restrittiva della libera prestazione di servizi e della concorrenza, ai soli AMM (1). 

   

(1) Ha preliminarmente ricordato il parere che l’attività di guida ambientale escursionistica (GAE) si colloca nell’ambito delle “professioni non organizzate” (in ordini o collegi) di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), la cui disciplina mira esclusivamente a migliorare su base volontaria gli standard professionali attraverso l’associazionismo libero, ma esclude che gli esercenti tali professioni non organizzate possano costituirsi in ordini o collegi e che possano subordinare la libertà di prestazione dell’attività a previe iscrizioni in elenchi, all’iscrizione all’associazione professionale o alla previa acquisizione di particolari titoli formativi o professionali, essendo loro consentito esclusivamente di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondale su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 

L’attività di accompagnatore di media montagna (AMM), invece, si colloca all’interno del diverso campo delle professioni regolamentate, disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, in base al quale (art. 3 della direttiva europea) per «professione regolamentata» si intende “l’attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali”. Più in particolare, l’AMM si colloca nell’ambito della professione organizzata di guida alpina, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), ponendosi come un sottotipo della “guida alpina” previsto espressamente dall’art. 21 della citata legge n. 6 del 1989. 

Ha ancora ricordato il parere che l’area di attività propria degli AMM, in quanto professione regolamentata, è riservata a tali soggetti, poiché resta subordinata al possesso dell’apposita qualifica professionale, mentre l’area di attività della GAE è libera, rispondendo, l’associazionismo volontario delle professioni non regolamentate, a mere esigenze di miglioramento degli standard professionali, nonché di formazione e assistenza reciproca proprie della libertà di associazione dei privati, ma non potendo creare in alcun modo una “riserva” di attività professionale ai soli soggetti iscritti. 

Con sentenza 23 dicembre 2005, n. 459 la Corte costituzionale ha esaminato proprio il profilo della possibile convivenza delle due figure professionali, sia quanto alla delimitazione dei rispettivi ambiti di svolgimento dell’attività, sia quanto al rapporto tra la legislazione statale in tema di concorrenza e quella regionale concorrente in tema di definizione e disciplina delle attività professionali nell’ambito turistico e di formazione professionale, nonché con riguardo ai limiti pro-concorrenziali che comunque perimetrano la stessa potestà legislativa statale di introdurre nuove professioni regolamentate riservatarie di ambiti di attività professionale. 

Ciò che distingue effettivamente la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane (la cui esatta definizione, per di più, aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico in conseguenza della abrogazione dell’art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”, nonché dell’art. 1 della legge 27 luglio 1952, n. 991, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”), bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (come si esprime testualmente l’art. 2, comma 2, della legge n. 6 del 1989) o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi» (come si esprime l’art. 21, comma 2, della medesima legge)”; mentre, invece, a giudizio della Corte, la figura della “guida-ambientale escursionistica” avrebbe “un profilo professionale alquanto differenziato dall’“accompagnatore di media montagna”, perché essenzialmente finalizzata ad illustrare “gli aspetti ambientali e naturalistici” dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici) e con esplicita esclusione “di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi” (da cui la conclusiva conseguenza per cui “Dal momento che quindi non si erode l’area della figura professionale della guida alpina, ma si opera nell’area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente legislazione di cornice in materia turistica, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente si rivela priva di fondamento”). ​​​​​​​


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

PROFESSIONI intellettuali

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten