Rapporti tra la dichiarazione di rinuncia alla concessione mineraria e l’imposizione di lavori di bonifica del sito

Rapporti tra la dichiarazione di rinuncia alla concessione mineraria e l’imposizione di lavori di bonifica del sito


Miniere - Concessione mineraria – Rinuncia – Conseguenza - Individuazione

 

     La dichiarazione di rinuncia alla concessione mineraria è solo il presupposto di fatto per l’esercizio dei poteri dell’ingegnere capo ai sensi dell’art. 38, comma 3, r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, per cui è irrilevante stabilire se la rinuncia alla concessione si perfezioni con la dichiarazione unilaterale del concessionario, fatta pervenire all’amministrazione concedente ovvero se gli effetti della rinuncia si producano solo con l’emanazione del decreto di accettazione dell’ingegnere capo ovvero ancora si producano per silenzio allo scadere dei suindicati termini, non incide né sugli obblighi di custodia del sito minerario da parte del concessionario, né sull’obbligo di quest’ultimo di eseguire i lavori necessari per la sicurezza, la conservazione del sito, comprese le eventuali opere di bonifica, se l’ingegnere capo adotti i relativi provvedimenti (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che quanto appena osservato si ricava, in primo luogo, dalla lettura del secondo comma dell’art. 38, r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 («Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, né a variarne in qualsiasi modo lo stato»), dal quale si evince che la dichiarazione di rinuncia alla concessione è il presupposto degli obblighi di custodia in capo al concessionario.

L’obbligo di custodia previsto dalla norma richiamata e l’obbligo di eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza e la conservazione del sito, di cui al successivo comma 3 dell’art. 38, sono effetti conseguenti alla dichiarazione di rinuncia alla cessazione dell’attività estrattiva e del tutto autonomi rispetto all’esercizio delle attività estrattiva oggetto della concessione mineraria, come è dimostrato dal fatto che l’unico presupposto di tali attività (successive alla dichiarazione di rinuncia) è costituito proprio dalla intervenuta dichiarazione di rinuncia alla concessione. Ne deriva che, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato (riguardante le opere di messa in sicurezza e di conservazione del sito), è irrilevante stabilire il momento di perfezionamento della rinuncia, dovendo l’amministrazione prendere atto della stessa.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

MINIERA e cava

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri