Questione che sarà trattata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato all’udienza del 17 ottobre 2018

Questione che sarà trattata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato all’udienza del 17 ottobre 2018

Il prossimo 17 ottobre l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato tratterà la questione se il diploma di fisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n.403, consenta l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia ad anni successivi al primo e, in caso affermativo, se ciò sia possibile senza test di ingresso.

La questione è stata rimessa dalla sez. VI con le ordinanze 11 giugno 2018, n. 3554 e 25 giugno 2018, n. 3910.

L’Adunanza plenaria è stata adita a fronte dei diversi orienatmenti manifestatisi sul punto. Secondo un primo orientamento, il diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403 consentirebbe senz’altro l’accesso ad una facoltà universitaria, nella specie alla facoltà di fisioterapia.

Tale orientamento è espresso da Cons. St., sez. VI 5 marzo 2015, n. 1105 e dalla più recente C.g.a. 10 maggio 2017, n. 212.

Tale orientamento ritiene anzitutto che il diploma di cui alla l. n. 403 del 1971, per effetto delle norme citate, ovvero del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 4, l. n. 42 del 1999, sia equipollente al diploma di cui al d.lgs. n. 502 del 1999.

Ciò posto, per implicito ma inequivocabilmente, rileva che il diploma di cui al d.lgs. n. 502 del 1999 è un diploma universitario, che per il conseguimento richiede di aver già conseguito un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Su questa base di equipollenza, ritiene quindi che il diplomato di cui alla l. n. 403 del 1971 possa per ciò solo iscriversi alla facoltà universitaria di proprio interesse.

Poiché infine tale facoltà è la facoltà di fisioterapia, l’orientamento in questione esenta il candidato dal test di ingresso.

La Sezione ritiene invece configurabile un orientamento diverso.

Osserva, infatti, che all’evidenza la tesi sopra esposta porta al risultato di consentire un’iscrizione universitaria ad un anno successivo al primo sulla base di un diploma di scuola secondaria superiore, appunto il diploma di cui alla l. n. 403 del 1971, di durata soltanto triennale.

Ciò rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta.

Un terzo orientamento (Cons. St.,  sez. III, 16 gennaio 2018, n. 219 e 9 marzo 2018, n. 1520) si è pronunciato sull’effettivo valore da riconoscere come tale al diploma di massofisioterapista di cui alla l. n. 403 del 1971, ovvero al titolo di cui i ricorrenti appellati sono in possesso.