Provvidenze economiche per i proprietari di immobili situati nella cd. “zona rossa” dopo il crollo del Ponte Morandi che non abitavano l’immobile il giorno del crollo

Provvidenze economiche per i proprietari di immobili situati nella cd. “zona rossa” dopo il crollo del Ponte Morandi che non abitavano l’immobile il giorno del crollo


Giurisdizione – Contributi e finanziamenti – Indennità crollo Ponte Morandi - Determinazione e quantificazione – Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 10, comma 1, d.l. n.109 del 2018.

Contributi e finanziamenti – Indennità crollo Ponte Morandi - Indennità aggiuntive – Proprietari non residenti il giorno del crollo – Diniego – Legittimità.

 

     Ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.l. n. 109 del 2018, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’indennità di esproprio, conseguente al crollo del Ponte Morandi, a favore dei proprietari di immobili situati nella cd. “zona rossa”, avendo il legislatore voluto concentrare in un unico plesso tutte le controversie derivanti dagli atti posti in essere dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera – Genova (1).

E’ legittima la delibera con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera – Genova ha disposto che non vengano riconosciute le indennità aggiuntive previste dal PRIS approvato sulla base della l. reg. Liguria n. 39 del 2007 ai pieni proprietari che, alla data del crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018), non erano residenti negli immobili oggetto dei provvedimenti di sgombero.

 

(1) Ad avviso del Tar il legislatore ha voluto concentrare in un unico plesso tutte le controversie derivanti dagli atti posti in essere dal Commissario alla ricostruzione, hanno ricostruito la ratio della norma respingendo una interpretazione meramente letterale che non riconosceva agli inquilini ed ai soggetti residenti che erano presenti nelle abitazioni al momento del crollo.

Due delle voci riconosciute come indennizzi infatti erano specificamente rivolte a mitigare gli effetti di un abbandono immediato della casa di abitazione da un giorno all’altro, con chiari fini di tutela sociale.

(2) Ha chiarito il Tar che le tre indennità di cui all’art. 1-bis, comma 2, d.l. n. 109 del 2018 non rivestono dunque una finalità genericamente indennitaria della proprietà (finalità cui provvedono ordinariamente le disposizioni del d.P.R. n. 327 del 2001), ma di speciale tutela sociale - così come fatto palese dalla rubrica della norma (“Misure per la tutela del diritto all'abitazione”) e dalla rubrica dell’art. 6, l. reg. Liguria n. 39 del 2007 (“Garanzie di tutela sociale”), cui rinvia la norma statale - della proprietà “dell’abitazione” (art. 47, comma 2, Cost.), cioè dell’immobile in cui il proprietario abbia anche stabilito la propria residenza o dimora abituale.

Né un ostacolo all’interpretazione accolta in questa sede può essere rinvenuto nella disposizione del terzo comma dell’art. 1-bis, d.l. 109 del 2018, che, contemplando la posizione dell’usufruttuario, sembrerebbe legittimare la ripartizione delle indennità di cui al secondo comma tra quest’ultimo e il nudo proprietario, con ciò attribuendo comunque al nudo proprietario, necessariamente non residente, una quota delle indennità di cui al comma due.

In realtà la norma introduce, per il caso di usufruttuario residente (potendo ipotizzarsi anche il caso dell’usufruttario non residente che abbia locato l’immobile, figura questa che, al pari del proprietario non residente, rimane estranea all’ambito di applicazione della norma), un criterio certo di ripartizione delle indennità da corrispondersi in ragione del coesistente diritto del nudo proprietario, con ciò introducendo un parametro, per l’innanzi non contemplato dall’art. 26 del D.P.R. n. 327/01, per la soluzione delle possibili dispute tra i titolari dei concorrenti diritti reali sull’immobile espropriato.

Di contro, la previsione della riduzione della quota da corrispondersi al nudo proprietario deve riferirsi, in assenza di apposito e specifico richiamo alle indennità di cui al comma 2 (essendo il richiamo contenuto dalla prima parte della norma limitato alla posizione dell’usufruttuario), alla sola indennità di esproprio ordinariamente prevista dal testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.

In altri termini, nel caso di presenza di usufrutto, al nudo proprietario dovrà essere liquidata un’indennità corrispondente al valore venale del bene (corrispondente all’indennizzo per la perdita della proprietà, e non dell’abitazione), ulteriormente ridotta per effetto dell’applicazione dei coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, richiamato dall’art. 1-bis, comma 3, d.l. n. 109 del 2018.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri