Presupposti per configurare il servizio di somministrazione di alimenti

Presupposti per configurare il servizio di somministrazione di alimenti


Alimenti - Servizio di somministrazione - Individuazione.

        Il solo riscontro di tavoli e sedie abbinati da parte di un titolare di Scia di laboratorio e di vicinato alimentare non è indice inequivoco della presenza di un servizio di somministrazione; nulla, difatti, autorizza a ritenere che i prodotti di laboratorio vengono, oltre che legittimamente venduti per asporto, anche (illegittimamente) consumati sul posto; dunque la sola presenza di “tavoli e sedie abbinabili” costituenti “arredi e modalità di utilizzo che consentono le consumazioni seduti al tavolo con caratteristiche di richiamo quantitativo della clientela e permanenza nel luogo di consumo” (come riportato nel provvedimento avversato) non concretizza, in maniera univoca (anche se il titolare dell’esercizio sia un esercente di laboratorio di gastronomia), quel contesto organizzativo comprovante, secondo la giurisprudenza in precedenza indicata, lo svolgimento dell’attività di somministrazione specie se si considera che gli organi accertatori non hanno specificato il numero di tavoli e sedie utilizzati per il consumo sul posto, la tipologia degli stessi, l’entità della superficie destinata al consumo sul posto rispetto a quella complessiva, la presenza o meno di avventori, la presenza di un menù di tipo ristorativo (che è quello, ovviamente, che indica anche le pietanze preparate e cotte sul posto prima di essere consumate) e la presenza di altri elementi ( ad es. vino ed alcolici di varia gradazione messi disposizione per il consumo) comprovanti un contesto organizzativo funzionale ad una vera e propria somministrazione più che ad un consumo sul posto (1).

 

(1) V. anche Tar Lazio, sez. II ter, 26 aprile 2019, n. 5321.

Ha chiarito il Tar che la distinzione tra prodotti della ristorazione e prodotti di gastronomia trova fondamento normativo nella disposizione dell’art. 5, comma 1, l. n.287 del 1991 che distingue (lett. a) le licenze rilasciabili agli esercizi di ristorazione, per la somministrazione, in genere, di pasti e di bevande, dalle licenze (lett. b) necessarie per la più limitata e circoscritta attività di somministrazione di bevande, latte, dolciumi, generi di pasticceria e gelateria, e prodotti di gastronomia. Tale differenza normativa è stata intesa nel senso che nella Gastronomia, in coerenza con la vocazione del relativo esercizio (che offre una celere e semplice opportunità di assumere bevande ed alimenti), si possono comprendere tutti gli alimenti che siano stati altrove confezionati e che vengano offerti, pronti al consumo, previa quella semplice operazione di riscaldamento (a piastra od a forno) che è l'unica consentita in quel genere di esercizi, nel mentre dalla species dei prodotti in questione dovranno certamente esulare tutte le ipotesi di cibi che siano cucinati nel locale posto che la presenza di una organizzazione per la preparazione dei pasti (locali, macchinari, personale) è propria e peculiare dell'esercizio di ristorazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. q.

Ha aggiunto il Tar che l’art. 3 comma 1, lett. f-bis), d.l. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani) che, per la prima volta, ha consentito agli esercenti di vicinato alimentare (e cioè agli esercenti legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare) il consumo sul posto dei soli prodotti di Gastronomia, purché in assenza del servizio “assistito” di somministrazione, è norma che deve ritenersi sintonica, oltre che con i principi di matrice eurounitaria anche, con i parametri costituzionali rivenienti dagli artt. 3 e 41 Cost., non ingenerando alcuna disparità di trattamento con gli operatori della ristorazione ai quali è consentita la somministrazione, oltre che dei prodotti di gastronomia, di tutti gli altri prodotti trasformati e preparati per il consumo alimentare.

Il Tar ha ancora chiarito che il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non va confuso col consumo “dei prodotti alimentari di propria produzione”: facoltà questa che il Legislatore accorda agli artigiani alimentari solo se iscritti all’Albo previsto dall’art. 5, l. n. 443 del 1985 (e nella regione Lazio solo se iscritti all’Albo di cui all’art. 15, l. reg. n. 3 del 2015), escludendo che nei confronti dei medesimi artigiani trovi applicazione la disciplina delle attività commerciali [ved. d.lgs n.114 del 1998 ex art.4 c.2 lett.”f; l’art. 3, comma 1, lett. f-bis), d.l. n.223 del 2006 laddove richiama le attività commerciali, come individuate dal d.lgs n.114 del 1998…; e nella legislazione regionale laziale, art. 3 c.2 lett. “f” della L.R. n.33 del 1999)]. Da tali coordinate normative discende che, nella Regione Lazio, l’artigiano alimentare iscritto all’Albo non necessita alcun titolo commerciale abilitativo tanto in caso di vendita quanto in caso di consumo sul posto dei prodotti di propria produzione; per converso deve munirsi di apposita licenza (oggi S.c.i.a.) di vicinato alimentare se intende vendere (oltre  ai prodotti di propria produzione anche) altri prodotti del settore merceologico alimentare e se intende far consumare sul posto anche prodotti di Gastronomia (di non propria produzione);

L’artigiano alimentare non iscritto all’Albo altro non è che un soggetto che svolge attività di produzione e trasformazione alimentare per la quale necessita di una Scia di laboratorio di gastronomia: titolo che è necessario per avviare detta attività ma che, ex sé, non permette assolutamente né la vendita né il consumo sul posto di prodotti di propria produzione laboratoristica.

L’artigiano alimentare (ovvero l’esercente attività di laboratorio) non iscritto all’Albo, ma detentore di una licenza di vicinato alimentare svolge attività soggetta alla disciplina commerciale. Può vendere prodotti alimentari (compresi, ai soli fini di asporto, quelli prodotti e trasformati in sede) ma  il decreto Bersani gli permette di far consumare sul posto i soli prodotti di gastronomia. Non può far consumare sul posto i prodotti alimentari di propria produzione. Nessuna norma lo abilita a tanto e la violazione di detto precetto – utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda e pur con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione - si traduce in una attività di somministrazione non consentita in quanto non detentore di una licenza di cui alla lett. a) dell’art. 5, l. n. 287 del 1991.

Il Tar ha infine concluso nel senso che l’esigenza di una attenta perimetrazione della diversa fattispecie del consumo sul posto di prodotti alimentari presso rivendite di generi alimentari e laboratori artigianali di produzione di generi alimentari è chiaramente ed intuitivamente rivolta a prevenire fenomeni elusivi che utilizzino l’esercizio di vendita come un vero e proprio ristorante o esercizio di somministrazione, sottraendosi sia ai requisiti soggettivi e strutturali cui quest’ultimo è soggetto, sia e soprattutto alle limitazioni quantitative ed alle restrizioni di apertura e trasferimento di attività di somministrazione che, nei diversi ambiti del territorio della capitale, sono previste dagli artt. 10 ed 11 della DAC nr. 35/2010. Tale postulato impone al giurista di accedere, fra più interpretazioni consentite, a quella coerente con i noti parametri costituzionali evitando – come la Sezione ha già rimarcato in proprie precedenti pronunce – di privilegiare "  - in un assetto normativo non dotato, come nel caso di specie, di disposizioni chiare e puntuali, un’esegesi che conduce a discriminazioni anticoncorrenziali tra l’operatore cui, per le ragioni sopra richiamate, è interdetto (all’interno della Città Storica) l’esercizio di un’attività di somministrazione, e l’operatore che di fatto svolge la stessa servendosi dello schermo del laboratorio di gastronomia calda e fredda, venendo altresì a penalizzare, ove non confermata nel merito, quegli interessi costituzionalmente rilevanti a tutela dei quali l’amministrazione capitolina si è determinata a contingentare e/o non consentire l’avvio di determinate attività commerciali all’interno del sito Unesco".


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ALIMENTI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri