Piano attività estrattive
Piano attività estrattive
Cave – Piano attività estrattive – Distanza dai centri abitati – Rilevanza – Limite.
Cave – Piano attività estrattive – Autorizzazione paesaggistica – Parere Soprintendenza –Parere pervenuto prima dell’adozione del provvedimento finale – Omessa valutazione – Acquisito al protocollo in entrata successivamente all’emanazione del provvedimento – Legittimità.
Le norme sulle distanze dai centri abitati, pur incidendo, sicuramente, anche sugli aspetti correlati alla pianificazione e, precisamente, in sede di delimitazione del comparto estrattivo - perché di esse il pianificatore non potrà che tenere conto in sede di perimetrazione dell’area, dovendo, evidentemente, evitare di individuare delle porzioni di territorio che, per la loro conformazione in rapporto ai punti sensibili presi in considerazione dalla disposizione in esame, non consentano una proficua attività di “nuovi” scavi - dovranno essere necessariamente e principalmente tenute in considerazione in sede di esame delle richieste di autorizzazione e concessione, sicché la loro efficacia non potrebbero essere circoscritta ai soli profili concernenti la pianificazione (1).
In sede di rilascio dell’autorizzazione legittimamente la Regione non ha valutato il parere paesistico della Soprintendenza, giunto quando era scaduto il termine per la sua adozione, ma prima dell’adozione del provvedimento finale, nel caso in cui, pur essendo detto parere materialmente giunto presso gli uffici della Regione antecedentemente all’adozione del provvedimento finale, tuttavia esso è stato acquisito al protocollo in entrata dell’ente territoriale soltanto successivamente all’emanazione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, che è stato dunque adottato senza che la Regione fosse a conoscenza dell’avvenuta emissione.
(1) Ha ricordato la Sezione che l’attività estrattiva è disciplinata da una molteplicità di strumenti, alcuni dei quali normativi, taluni qualificabili come atti di pianificazione, altri, infine, costituenti provvedimenti amministrativi puntuali.
La fonte normativa principale della quale tenere conto è la legge regionale.
Lo strumento di pianificazione è costituito dal Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), il quale provvede alla localizzazione delle cave e concorre a disciplinarne l’esercizio, anche attraverso le relative norme tecniche di attuazione (N.T.A).
Il piano identifica, infatti, fra le cave potenzialmente presenti sul territorio regionale e potenzialmente idonee all’attività estrattive, quelle sulle quali tale attività economica potrà concretamente svolgersi. Infatti, non tutte le cave esistenti possono essere oggetto della predetta attività, ma solo quelle localizzate nelle aree indicate dal piano.
Il provvedimento puntuale che disciplina (e consente) l’attività di coltivazione delle cave è invece costituito dal titolo abilitativo, che per la Legge regionale campana può essere costituito dall’autorizzazione o dalla concessione.
L’autorizzazione e la concessione, non soltanto consentono lo svolgimento dell’attività di cava, per i suoi profili prettamente economico-industriale, abilitano cioè l’attività di impresa consistente nell’escavazione del fondo e nell’estrazione del materiale, altrimenti vietata anche al soggetto proprietario di un fondo individuato dal piano regionale quale potenziale cava, ma tengono luogo, per consolidata giurisprudenza amministrativa, anche dei titoli edilizi necessari al compimento di questa attività (almeno a partire da Consiglio di Stato, Ad. plen. 12 ottobre 1991, n. 8, per la quale “L’art. 1 l. 28 gennaio 1977 n. 10, laddove richiede il rilascio della concessione per qualsiasi trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale, non si riferisce anche alle attività estrattive o di sfruttamento di cave, per cui tali attività non sono soggette ad autorizzazione o concessione da parte del comune”, mentre rimane ferma la necessità del titolo edilizio per la “realizzazione degli impianti e delle strutture necessarie per la coltivazione della cava” (più di recente, Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2020, n. 566; sez. V, 13 giugno 2018, n. 3625; id. 13 dicembre 2012, n. 6386; Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2010, n. 40075.).
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
MINIERA e cava
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri