Parere delle Commissioni dell’Assemblea regionale siciliana sulle nomine del presidente della Regione
Parere delle Commissioni dell’Assemblea regionale siciliana sulle nomine del presidente della Regione
Parere delle Commissioni dell’Assemblea regionale siciliana sulle nomine del presidente della Regione
Regioni - Sicilia – Nomine – Di competenza del presidente della Regione – Parere della Commissione legislativa permanente – Natura – Individuazione.
Regioni - Sicilia – Nomine – Di competenza del presidente della Regione – Parere negativo della Commissione legislativa permanente –Veto – Limiti
Regioni - Sicilia – Nomine – Di competenza del presidente della Regione – Parere della Commissione legislativa permanente – Responsabilità dei componenti - Limiti.
Il parere previsto dall’art. 1, l. reg. Sicilia 20 aprile 1976, n. 35 - che la Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionale dell’Assemblea regionale siciliana è chiamata a esprimere su tutte le nomine di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali – ha natura di atto politico (o sia comunque espressione della funzione di indirizzo politico) o di attività amministrativa (e se debba pertanto essere ricondotto alla funzione amministrativa), a seconda dell’oggetto (id est: del contenuto) del parere (1).
Ai sensi dell’art. 4, l. reg. Sicilia 20 aprile 1976, n. 35, se a seguito del parere negativo espresso dalla Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionale dell’Assemblea regionale siciliana sulle nomine di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, l’organo proponente insiste, la questione è rimessa alla Assemblea regionale siciliana e in caso di mancata deliberazione dell'Assemblea entro i termini suddetti si applica il disposto di cui al secondo comma dello stesso art. 3 (2).
L’esercizio del parere espresso dalla commissione coinvolge la responsabilità dei componenti, allorquando nell’esercizio del potere consultivo e di controllo sulle nomine governative, la commissione eserciti una gestione amministrativa, svolgendo un controllo o un sindacato in ordine: alla legittimità degli atti procedimentali e provvedimentali mediante cui il Governo (Giunta regionale e/o Uffici amministrativi facenti capo all’Esecutivo) sia pervenuto all’individuazione dei candidati alla nomina; o alla capacità/idoneità tecnico-professionale dei candidati, e alla qualità (autenticità, valore giuridico, efficacia, ecc.) dei titoli professionali da essi posseduti (3).
(1) Ha chiarito il parere che se mediante il parere la Commissione parlamentare ambisce ad affrontare la questione della legittimità degli atti procedimentali e provvedimentali mediante cui il Governo regionale (Giunta regionale o Uffici amministrativi facenti capo all’Esecutivo) sia pervenuto all’individuazione dei candidati alla nomina, oppure intenda verificare la capacità professionale e la qualità (valore, efficacia, ecc.) dei titoli professionali dei candidati, l’attività deve essere considerata a tutti gli effetti “amministrativa”. Se, invece, il parere si limiti ad esprimere il “gradimento” (o la fiducia) nei confronti della persona che il Governo abbia indicato come candidata alla nomina (o nei confronti di una delle persone indicate come candidate alla nomina, fra le quali scegliere), o - viceversa - ad esprimere, la “sfiducia” nei confronti della persona designata (o dell’intero complesso delle persone designate) dal Governo regionale, evidenziando - in tal caso - i motivi di ordine politico (orientamenti ideologici o etico-morali, scelte comportamentali, ecc.) per i quali si ritiene che il suo (o che il loro) operato non potrebbe rispondere coerentemente all’indirizzo politico (o dare garanzia di attuarlo), allora è evidente che l’attività consultiva - essendo rivolta ad esprimere un giudizio politico - dev’essere ritenuta attività politica o di controllo politico.
Ed è altresì evidente che la Commissione sarà libera di precisare se abbia inteso, o no, esprimere un giudizio di natura esclusivamente politica; o se, mediante l’espressione del parere, abbia invece inteso concorrere allo svolgimento della funzione amministrativa. In mancanza di un’esplicita indicazione in tal senso, sarà compito del destinatario del parere interpretarne il contenuto e il finalismo.
(2) Ha chiarito il C.g.a. che il parere negativo non opera dunque come definitivo “veto”, posto che contro esso (parere) è ammesso il “rimedio” dell’elevazione della c.d. “questione di merito” (o “questione politica”) innanzi all’Assemblea regionale siciliana.
Anche a fronte del voto negativo della stessa, non sembra peraltro che possa perfezionarsi un definitivo “veto”; e ciò per almeno due ragioni: 1) sia in quanto nessuna norma vieta che il Governo regionale, assumendosi le responsabilità politica o amministrativa del caso, proceda egualmente alla nomina, ovviamente supportando il relativo provvedimento con una congrua motivazione idonea a spiegare le ragioni per le quali l’eventuale parere negativo sia stato disatteso e ciò anche a prescindere dalla scelta di attivare, o no, il richiamato procedimento sulla questione di merito, di cui all’art. 4 della legge regionale n. 35/1976; 2) sia in quanto, in mancanza di una norma che vieti espressamente di adottare la nomina in caso di parere definitivo dell’Assemblea regionale siciliana, non resta che applicare il principio generale in forza del quale i pareri non sono mai - di regola - vincolanti (proprio per evitare che perdano la loro natura di “pareri” assumendo quella di co-decisione). D’altra parte la sussistenza del principio in questione, in tema di pareri espressi dalle commissioni parlamentari, è stata affermata in sede di lavori preparatori della l. n. 14 del 1978 (cfr. Relazione della I Commissione del Senato della Repubblica) e non è mai stato messo in discussione nella prassi parlamentare.
(3) È infatti evidente, ad avviso del C.g.a., che in tali caso il parere non è volto all’espressione di un giudizio politico, e dunque di una valutazione di opportunità (non condizionata o vincolata da parametri normativi); apparendo finalizzato, piuttosto, a concorrere - mediante approfondimenti istruttori sfocianti in giudizi accertativi - all’adozione di atti di controllo a contenuto provvedimentale ordinariamente devoluti al potere amministrativo
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, VINCOLI conformativi ed espropriativi
REGIONE in genere e regioni a statuto ordinario
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri