Non va sospesa l’ordinanza che in Sicilia vieta l’attività motoria ai minori

Non va sospesa l’ordinanza che in Sicilia vieta l’attività motoria ai minori


Covid-19 – Sicilia – Divieto di attività motoria ai minori – Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia – Non va sospesa.

       Non va sospesa l’ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell' 11 aprile 2020 del Presidente della Regione Sicilia che reitera il divieto (ex art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 19 marzo 2020) di  ogni attività motoria all' aperto anche in forma individuale, comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori, e ciò in quanto l’art. 3, comma 2, d.l. n. 19 del 2020  vieta tassativamente ai soli Sindaci di provvedere “in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”, mentre analogo, tassativo, divieto non risulta essere sancito per gli organi di livello regionale (1).

(1) Ha chiarito il decreto che gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica che sono sottesi all’ordinanza impugnata (entro cui si inscrivono i divieti e i limiti di libera circolazione cui fa riferimento parte ricorrente), appaiono prevalenti rispetto agli interessi ed alla posizione giuridica dei ricorrenti, essendo, i predetti aspetti, correlati sia alla ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica, sia all’esigenza di scoraggiare a priori, specificamente nella realtà siciliana, possibili espedienti e comportamenti elusivi della quarantena generalizzata imposta direttamente dal d.l. n. 19 del 2020.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Sicilia

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri