Nel processo telematico è regolarizzabile il ricorso redatto in formato cartaceo e privo di firma digitale

Nel processo telematico è regolarizzabile il ricorso redatto in formato cartaceo e privo di firma digitale


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore – Nullità.
 
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso redatto in modalità cartacea con firma autografa del difensore – regolarizzazione – Necessità – Costituzione in giudizio della controparte – Irrilevanza ex se.


 
        Il ricorso notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non firmato digitalmente (mediante l’utilizzo del formato PAdES) è nullo per violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. (a tenore del quale “[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale”) e dell’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) (in base al quale gli atti processuali “sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD»”), norme il cui combinato disposto vuole che ricorso abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES.

        Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla controparte è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, comma 1, c.p.c.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, comma 3, c.p.c.), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese; ne consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato (1).

 

(1) Cons. St., sez. V, ord., 24 novembre 2017, n. 5490; id., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri