Natura perentoria del termine per presentare istanza di rimessione in termini per il deposito di scritti difensivi nel periodo emergenziale Covid-19 - Orario di deposito delle memorie per l’udienza in regime di PAT

Natura perentoria del termine per presentare istanza di rimessione in termini per il deposito di scritti difensivi nel periodo emergenziale Covid-19 - Orario di deposito delle memorie per l’udienza in regime di PAT


Processo amministrativo – Covid-19 – Rimessione in termini ex art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 – Istanza – Termine – Natura perentoria.

Processo amministrativo – Depositi - Ore 12.00 – Ambito di applicazione – Udienze calendarizzate e da calendarizzare


     Il termine di “due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”, previsto – a favore parte che non ha presentato brevi note e alla quale, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo - per il deposito dell’istanza di rimessione di cui al terzo periodo del comma 5 dell’art. 84, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è perentorio (art. 39 c.p.a. e art. 152 c.p.c.) ed è stabilito dal legislatore per ragioni di interesse generale volte a garantire il contraddittorio e consentire la corretta organizzazione dell’attività giudiziaria; allo spirare del termine si determina ex se la decadenza dal potere di compiere l'atto e la rilevabilità d’ufficio dal giudice della decadenza in cui è incorsa la parte (1).

     L’art. 4, comma 4, dell’Allegato 2 al c.p.a., secondo cui “Agli effetti … della fissazione delle udienze camerali e pubbliche”, il deposito degli “atti” in scadenza nell’ultimo giorno consentito effettuato oltre le ore 12:00 “si considera effettuato il giorno successivo”, va riferito non solo alle udienze che devono ancora essere fissate (ossia calendarizzate) e quindi al computo dei termini che devono intercorrere tra il deposito dell’”atto” e la data dell’udienza in cui sarà trattata la causa, ma altresì alle udienze già calendarizzate (e quindi già note) in relazione alle quali devono essere depositati “atti”, in cui rientrano anche le istanze di parte (soprattutto laddove previste in sostituzione di “brevi note”, come stabilito dall’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18), che devono essere presentate entro un termine perentorio da computarsi a ritroso con decorrenza dalla data dell’udienza (2).
 

(1) L’art. 84, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che “Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario”.

Ha chiarito la Sezione che la disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell’art. 84 non incide sulla modalità di trasmissione degli atti giudiziari che deve comunque avvenire nelle forme e nei termini della disciplina sul processo amministrativo telematico (PAT) finalizzata, tra l’altro, ad agevolare la trasmissione da remoto degli atti di parte.

(2) Nel senso prospettato in sentenza depongono altresì i principi espressi dal giudice amministrativo sulla tempestività del deposito delle memorie quali “atti” di parte (Cons. St., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136; Cons. giust. amm., 7 giugno 2018, n. 344).

Data la premessa, la Sezione ha dichiarato tardiva l’istanza di differimento dell’udienza calendarizzata per la trattazione della causa in udienza pubblica in quanto tramessa, mediante il processo amministrativo telematico, oltre il termine delle ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri