Liquidazione onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Liquidazione onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato


Processo amministrativo – Patrocinio a spese dello Stato – Compenso del difensore della parte ammessa al  patrocinio a spese dello Stato – Impugnazione dichiarata inammissibile – Non spewtta

 

            Ai sensi dell’art. 130 bis, comma 1, t.u. 30 maggio 2002, n. 115, al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non è liquidato alcun compenso ove il ricorso sia stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, alla luce di una giurisprudenza consolidata e, dunque, con esito largamente prevedibile (1).

 

(1) Il Tar ha richiamato preliminarmente l’art. 130 bis, comma 1, t.u. 30 maggio 2002, n. 115 Capo III -Patrocinio a spese dello Stato il quale prevede che: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso”.

Il Tar ha aggiunto che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 16 del 2018 ha precisato, a proposito dell’art. 106, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al processo penale e trasposto nel processo amministrativo con l’introduzione del citato art. 130 bis, che “la citata norma, che nega il compenso dell’avvocato quando il ricorso è inammissibile è volta a scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni superflue, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile”.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

PATROCINIO a spese dello Stato

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri