La Corte costituzionale amplia le possibilità di usufruire del congedo straordinario per assistenza al disabile, includendovi il figlio anche se non convivente

La Corte costituzionale amplia le possibilità di usufruire del congedo straordinario per assistenza al disabile, includendovi il figlio anche se non convivente

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui consente al figlio del disabile grave di poter beneficiare del congedo (in mancanza degli altri parenti indicati dalla legge) solo a condizione che si tratti di figlio già convivente, consentendo, pertanto, che anche il figlio non convivente possa prendersi cura del genitore usufruendo del congedo straordinario, purché instauri la convivenza