L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86 del 2001 spetta anche ai vigili del fuoco

L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86 del 2001 spetta anche ai vigili del fuoco


Pubblico impiego - Vigili del fuoco – Trattamento economico - Indennità di trasferimento - Art. 1, comma 1, l. n. 86 del 2001 – Spettanza – Condizione. 

     L’indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86 del 2001 si applica anche al militare trasferito d’ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e ubicata in un comune diverso, senza che possa assumere rilevanza ostativa al riconoscimento del beneficio economico de quo la circostanza che l’ufficio di destinazione sia un presidio facente parte di un medesimo ufficio dirigenziale, giacché una simile condizione restrittiva, fondata sulle peculiarità dell’organizzazione interna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non è espressamente prevista dalla legge, che valorizza il solo dato della sede fisica presso cui il dipendente medesimo presta materialmente servizio 

​​​​​​(1) Ha chiarito la Sezione che l’art. 1, comma 1, l. n. 86 del 2001 introduce una previsione di tutela economica per tutti i lavoratori pubblici di corpi gerarchici, con organizzazione territoriale diffusa, qualora ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico d’istituto vengano trasferiti d’ufficio ad una sede di lavoro situata in un comune diverso e distante più di 10 chilometri dalla sede precedente, del tutto indipendentemente dalla struttura organizzativa del corpo di appartenenza e, quindi, dalla definizione del rapporto burocratico fra le due sedi di lavoro interessate (di superiorità gerarchica, di equiparazione per ambiti territoriali ovvero, come nella fattispecie considerata, di articolazione funzionale nell’ambito di un unico livello organizzativo provinciale).
La portata generale della norma, il suo chiaro disposto normativo e la ratio perseguita non ammettono infatti eccezioni, e neppure ammettono una interpretazione che, rimettendo la concreta applicazione della previsione alla nozione di sede adottata dalle diverse amministrazioni a fini organizzativi meramente interni, potrebbero comportare una ingiustificata e quindi indebita disparità di trattamento fra i lavoratori interessati.


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten