L’accesso civico non si applica alle società a partecipazione pubblica quotate

L’accesso civico non si applica alle società a partecipazione pubblica quotate


Accesso ai documenti – accesso civico generalizzato – disciplina applicabilità – società a partecipazione pubblica quotate - esclusione

 

La disciplina in tema di accesso civico ex D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 bis, comma 2, D. Lgs. n. 33 cit. e dell’art. 2, comma 1, lett. p, D. Lgs. n. 175/16, è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate (che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati).


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri