L’accesso civico non si applica alle società a partecipazione pubblica quotate
L’accesso civico non si applica alle società a partecipazione pubblica quotate
Accesso ai documenti – accesso civico generalizzato – disciplina applicabilità – società a partecipazione pubblica quotate - esclusione
La disciplina in tema di accesso civico ex D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 bis, comma 2, D. Lgs. n. 33 cit. e dell’art. 2, comma 1, lett. p, D. Lgs. n. 175/16, è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate (che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati).
Anno di pubblicazione:
2022
Materia:
ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti
ATTO amministrativo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri