In Sardegna modalità di presentazione delle liste per le elezioni regionali, alternativa alla raccolta di sottoscrizioni

In Sardegna modalità di presentazione delle liste per le elezioni regionali, alternativa alla raccolta di sottoscrizioni


Elezioni – Elezioni regionali – Sardegna - Presentazione delle liste - Alternativa alla raccolta di sottoscrizioni - Art. 21, comma 3, l. reg. Sardegna n. 1 del 2013 – Criterio di interpretazione.

Elezioni – Elezioni regionali – Sardegna – Seggi - Attribuzione - Art. 18, comma 3, l. reg. Sardegna n. 1 del 2013 – Criterio di interpretazione.


      L’art. 21, comma 3, l. reg. Sardegna n. 1 del 2013 - che stabilisce che una delle modalità di presentazione delle liste per le elezioni regionali, alternativa alla raccolta di sottoscrizioni, è data dall’adesione di almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali - deve essere interpretato nel senso che esso non richiede alcun requisito di ultrattività (degli effetti) della dichiarazione di adesione, come non richiede neppure identità di appartenenza politica fra l’aderente e la lista, posto che il dato normativo che rileva è unicamente quello del collegamento fra presenza nel consiglio uscente e volontà di supportare la lista medesima: sicché è inammissibile un’interpretazione additiva consistente nel subordinare la validità del requisito all’adesione “dinamica” alla lista medesima da parte del sottoscrittore, che peraltro esporrebbe la validità della partecipazione alla competizione elettorale ad eventi futuri ed incerti connessi al personale percorso politico dell’aderente (1).

     L’art. 18, l. reg. Sardegna n. 1 del 2013, espressiva del cosiddetto principio di territorialità, garantisce ad ogni circoscrizione elettorale l’attribuzione di almeno un seggio, e che prevede che venga attribuito un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi, con corrispondente detrazione dell'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni, deve essere interpretato nel senso che esso si prefigge di garantire almeno un seggio ad ogni circoscrizione, e non già di garantire un seggio alla singola lista in ogni circoscrizione, in ossequio appunto al principio di rappresentatività territoriale, senza che tale esegesi presenti possibili profili di illegittimità costituzionale  (2).

(1) Ha chiarito la Sezione che per valutazione discrezionale del legislatore regionale la descritta modalità di presentazione della lista è rappresentativa dell’esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società civile: tale valutazione degli indici di rappresentatività non è irragionevole, e come tale rientra nei margini di discrezionalità che la Costituzione riconosce al legislatore in materia.

(2) Cons. Stato, sez. III, nn. 1037 e 1039 del 2020.
La Sezione ha escluso che possano trarsi argomenti di segno contrario dall’invocata sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017: sia perché relativa all’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (con individuazioni di parametri di costituzionalità relativi alla “forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione”, ed evidentemente non esportabili); sia perché concernente il diverso tema del premio di maggioranza e delle soglie di sbarramento; sia, infine, perché essa specifica come“questa Corte ha sempre riconosciuto al legislatore un’ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002)”.
Nella citata sentenza n. 1037 del 2020 si è peraltro esaminato anche il profilo della compatibilità della disciplina in esame con la Costituzione, osservandosi che “Le disposizioni della cui legittimità costituzionale si dolgono gli odierni appellanti, e il risultato concreto della loro applicazione, contemperano pertanto il principio della proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale, secondo un equilibrio, disegnato dal legislatore regionale, che non supera il limite della manifesta irragionevolezza, ma che anzi risponde ad una logica maggiormente garante del principio dell’uguaglianza del voto rispetto a quanto propugnato nel ricorso in appello (che, portato alle estreme conseguenze, determinerebbe l’attribuzione di un seggio ad un candidato che abbia riportato una percentuale del quoziente più alta rispetto a quella ottenuta, in una circoscrizione più vasta, da un candidato che sarebbe invece escluso)”.
In argomento e nello stesso senso va altresì, conclusivamente, richiamata la sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato, n. 3614 del 2015, nella parte in cui ha affermato che“in base all’art. 24 dello Statuto Speciale, “I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione”, confermandosi l’irrilevanza costituzionale del principio di rappresentanza territoriale così come dedotto dalla parte appellante. Peraltro, il principio della rappresentanza territoriale, così come configurato in appello, è privo di copertura costituzionale, rendendo così irrilevante anche le doglianze relative alla dedotta contrarietà, della censurata normativa regionale, ai principi della personalità e uguaglianza del voto”.

 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

ELEZIONI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri