Importanti principi del processo amministrativo

Importanti principi del processo amministrativo


 

Processo amministrativo – Notifica del ricorso – Modicica della competenza dell’autoritòà che deve adottare l’a 

 

Processo amministrativo – Principio di sinteticità - Superamento dei limiti dimensionali – Autorizzazione ex post - Solo prima della deliberazione della sentenza. 

 

Processo amministrativo – Appello – Intervento - Interesse di mero fatto – Possibilità. 

 

Processo amministrativo –Sospensione del giudizio – Per pregiudizialità – Limiti. 

 

Processo amministrativo - Astensione e ricusazione – Ausiliari del giudice – Applicabilità. 


 

     A mente del combinato disposto degli artt. 3, 5 e 6, d.P.C.S. n. 167 del 2016, il superamento dei limiti dimensionali può essere autorizzato eccezionalmente ex post dal giudice che procede solo prima della deliberazione della sentenza, in presenza di una espressa istanza di parte e a condizione che sussistano gravi e giustificati motivi

 

         L’intervento diretto in appello è disciplinato dalla specifica norma sancita dall’art. 97 c.p.a. che lo ammette, da parte di chiunque abbia interesse nella contestazione, anche ove titolare di un interesse di mero fatto (1). 

 

    Nel processo amministrativo il rinvio della trattazione della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. è evenienza eccezionale al pari della sospensione del processo; la sospensione del processo per pregiudizialità, ex art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza delle due cause (pregiudicante e pregiudicata) in primo grado poiché la ragione fondante di tale previsione è quella di evitare il rischio di conflitti di giudicati (2). 

 

    All’ausiliario del giudice amministrativo si applicano le medesime cause e procedure di astensione e ricusazione previste dalla legge per l’attività del giudice; conseguentemente anche nel processo amministrativo, la violazione del dovere di astensione obbligatoria deve essere fatto valere dalla parte interessata esclusivamente con lo speciale procedimento della ricusazione, non costituendo ex se causa di nullità della sentenza o dell’accertamento tecnico (3). 


 

(1) Ha ricordato la Sezione che nel giudizio amministrativo: i) non è previsto il cd. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, comma 1, c.p.c.), ma solo interventi ex artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel opponendum (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4636 del 2016; n. 2446 del 2013; sez. V, n. 1640 del 2012; sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8363; arg. pure da Ad. plen. nn. 1, 2 e 9 del 2015); è previsto il ricorso incidentale per proporre “domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale” (art. 42, comma 1, c.p.a.), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, per proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità del ricorso incidentale (art. 42, comma 5 c.p.a., sul punto da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 26 del 2022 ivi i rimandi alle Adunanze plenarie di riferimento); non è ammesso l’intervento in giudizio del soggetto portatore di un interesse legittimo autonomo. 

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(2) Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5185 del 2018; sez. V, n. 806 del 2015; cfr. anche, Cass. civ., sez. un., n. 10027 del 19 giugno 2012.
Ha ricordato la Sezione che laddove, invece, fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c.. La mera connessione tra i due processi non determina anche l’esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica “il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico - giuridico dell’altra, l’accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato” (Cass. civ., sez. un., 1° ottobre 1996, n. 8584).


(3) Cons. Stato, Ad. plen., nn. 4 e 5 del 2014; Cass. pen., sez. VI, n. 49367 del 2013; Cass. civ., sez. un., n. 12607 del 2012; n. 10071 del 2011; successivamente cfr. anche Cons. Stato, sez. IV n. 3215 del 2017); se il motivo ricusatorio consiste nel dolo del giudice (id est dell’ausiliario) ovvero nella assunzione della qualità di parte, allora si prescinde dalla presentazione dell’istanza di ricusazione e si deve esaminare il motivo di gravame incentrato sulla nullità dell’accertamento (c.t.u. o verificazione); tale nullità è tuttavia irrilevante – come pure affermato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5067 del 28 agosto 2018) – se il ricorso di primo grado risulta ex se inammissibile o infondato e quindi non è necessario avvalersi degli esiti dell’attività dell’ausiliario del giudice (nella specie……). 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri