Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento in materia di procedura sanzionatoria nei confronti dei revisori legali dei conti
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento in materia di procedura sanzionatoria nei confronti dei revisori legali dei conti
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento in materia di procedura sanzionatoria nei confronti dei revisori legali dei conti
Professioni e mestieri - Revisori dei conti – Sanzioni – Schema di decreto ex art. 25, comma 3 bis, d.lgs. n. 39 del 2019 – Parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante regolamento, ai sensi dell'art. 25, comma 3-bis, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, concernente le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nei confronti dei revisori legali (1).
(1) Ha chiarito il parere che, in effetti, la Sezione si era già espressa, con il parere 31 ottobre 2019, n. 2716, su uno schema di regolamento inviato nel 2019, osservando criticamente che la norma primaria ha demandato al Ministero il compito di disciplinare con regolamento unicamente “le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro” delle revisioni legali e che pertanto “il capo IV dello schema di regolamento, nella parte in cui individua i comportamenti costituenti illecito e stabilisce le sanzioni (seppur all’interno del quadro previsto dal legislatore), non trova copertura nella norma di legge”, mentre la pur condivisibile esigenza di tipizzare gli illeciti e di predeterminare l’azione amministrativa avrebbe dovuto essere perseguita “attraverso un regolamento governativo, sempre nel rispetto del principio di legalità”. La Sezione aveva altresì appuntato l’attenzione sull’esigenza di garantire l’audizione dell’incolpato, almeno per i casi di comminatoria di sanzioni di maggiore gravità.
Nel febbraio 2021 il Ministero ha trasmesso un nuovo testo in accoglimento delle osservazioni che erano state formulate.
Le differenze maggiori e più evidenti tra il testo del 2019 e quello del 2021 consistono – oltre che nell’aggiunta di un nuovo articolo sulle Definizioni (articolo 1), non presente nel testo iniziale - nella soppressione della disciplina, allora contenuta nel Capo III, della Procedura di segnalazione di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (già artt. da 11 a 13, concernenti le segnalazioni relative a violazioni riguardanti la disciplina della revisione legale dei conti, la presentazione delle segnalazioni e la tutela del segnalante), nonché nella soppressione, nell’ambito del Capo IV (ora Capo III), relativo al Procedimento e sanzioni per violazioni specifiche, della specificazione, innovativa rispetto alla norma primaria, di una pluralità di illeciti amministrativi sanzionabili (artt. da 14 a 18 del testo del 2019, concernenti, rispettivamente, il procedimento e le sanzioni per violazione dell'obbligo formativo, per assenza o ridotto numero di crediti formativi, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei revisori legali persone fisiche, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione della casella di posta elettronica certificata, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte delle società di revisione legale, la violazione degli obblighi inerenti il tirocinio professionale e la violazione degli obblighi inerenti lo svolgimento della revisione legale).
Nel nuovo testo l’indicazione delle condotte e delle fattispecie di illecito oggetto di sanzione è più correttamente (e sinteticamente) contenuta nell’articolo 2, comma 3, sotto la rubrica “ambito di applicazione”, dove si opera in sostanza un richiamo alle previsioni di legge, mentre la materia del Procedimento e sanzioni per violazioni specifiche risulta molto “asciugata” ed è ora limitata (nel Capo III, artt. da 11 a 14) alle violazioni dell'obbligo formativo e all’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei revisori legali persone fisiche e delle società di revisione, ora più genericamente indicate, con esclusione di quella loro declinazione specificativa che aveva suscitato le osservazioni critiche della Sezione, in punto di violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria, espresse nel parere n. 2716 del 2019.
Sotto questo profilo ritiene la Sezione che il nuovo testo sia idoneo a superare il testé riferito rilievo critico formulato nel precedente parere del 2019 e che, quindi, in disparte le osservazioni specifiche che si svolgeranno qui di seguito, possa superare il presente vaglio di legittimità.
Analoghe conclusioni devono trarsi in ordine al secondo profilo osservato nel 2019, quello relativo al regime dell’audizione dell’incolpato, che qui risulta essere trattato in modo adeguato, sottraendosi, pertanto, a possibili censure in punto di legittimità.
Anno di pubblicazione:
2021
Materia:
PROFESSIONI intellettuali
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri