Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sulle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sulle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze


Pubblica amministrazione – Ministeri – Ministero dell'economia e delle finanze – Nuovo regolamento di organizzazione – Adeguamento entro il 30 settembre 2020.
 
 
            Ai sensi degli artt. 16 ter, comma 7, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 e 116, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata entro il 30 settembre 2020 (1).
 
(1) Ha chiarito la Sezione che le modifiche al regolamento si sono rese necessarie, ad avviso del Ministero richiedente, per adeguare il d.P.C.M. n. 103 del 2019, che aveva approvato il regolamento in vigore, alle disposizioni di legge nel frattempo sopravvenute (art. 16 ter, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157; l. 27 dicembre 2019, n. 160 e d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), avente ad oggetto il potenziamento dell'amministrazione finanziaria, nonché introduce ulteriori modifiche formali e di coordinamento volte a rendere l'assetto organizzativo coerente con l'impianto normativo vigente nel rispetto delle attribuzioni del Dicastero.
Il parere - in relazione alla possibilità di introdurre regolamenti di organizzazione tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - ha premesso che l’art. 4 bis, d.l. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2018, n. 97 (come modificato dall'art. 16 ter, comma 7, d.l. n. 124 del 2019), per semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, ha disposto che fino al 30 giugno 2019 i regolamenti di organizzazione dei Ministeri,  ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con d.P.C.M., su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
È altresì disposto che i decreti previsti siano soggetti al controllo preventivo di  legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, l. 14 gennaio 1994, n. 20 e al parere del Consiglio di Stato.
La legge ha inoltre previsto che, a decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti, cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Con specifico riferimento poi al Ministero richiedente, l'art. 16 ter, comma 7, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 ha previsto che l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata entro il 30 giugno 2020. Tale termine è stato infine prorogato al 30 settembre 2020 dall’art. 116, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, data quest’ultima a decorrere dalla quale – a meno che vi siano ulteriori modifiche normative – troverà nuovamente applicazione quanto stabilito dall’art. 17,  l. 23 agosto 1988, n. 400.


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

AMMINISTRAZIONE dello Stato

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten