Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sul regolamento sui criteri di erogazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sul regolamento sui criteri di erogazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori


Contributi e finanziamenti – Benefici economici - Fondo per gli investimenti nelle isole minori – Criteri di erogazione - Individuazione.
 
           Il regolamento sul Fondo per gli investimenti nelle isole minori, di cui all’art. 1, comma 553, l. 7 dicembre 2019, n. 160  indica i criteri e le modalità per l’erogazione delle somme componenti il Fondo stesso (1).
 
(1) Ha chiarito la Sezione che il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, di cui all’art. 1, comma 553, l. 7 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), secondo il dettato legislativo, è espressamente destinato a “finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell’ambito delle predette isole, di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448”; si tratta, in particolare, di 40 Comuni distribuiti in 56 isole minori dislocate nelle Regioni di Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.
L’intervento normativo in esame si situa all’interno del quadro costituzionale, ai sensi dell’art. 119, comma 5, Cost., ove si prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; allo stesso modo, particolare attenzione alle regioni insulari, in ambito europeo, viene posta dall’art. 174, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’effettiva ripartizione del Fondo tra i Comuni destinatari viene poi demandata dalla norma in esame a un successivo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.
Il regolamento all’esame della Sezione, pertanto, ai sensi della citata norma primaria, deve essere rivolto a indicare i criteri e le modalità per l’erogazione delle somme – complessivamente pari a 41,5 milioni di euro nel triennio 2020-2022 – componenti il Fondo per gli investimenti nelle isole minori.
 
La Sezione si è poi soffermata sulla portata precettiva e sull’ambito oggettivo di operatività del Fondo in questione con riferimento al precedente istituito dall’art. 2, comma 41, l. n. 244 del 2007, denominato Fondo di sviluppo delle isole minori, destinato a finanziare unicamente “interventi specifici” nei “settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza […]”.
Al contrario, il Fondo istituito dalla l. n. 160 del 2019 ha una portata operativa evidentemente più ampia – quale risulta dalla stessa sua denominazione (“Fondo per gli investimenti nelle isole minori”) – in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 553, della predetta legge del 2019: a) è destinato a finanziare “progetti” e non più “interventi specifici”; b) i progetti finanziabili non devono più attenere a determinati settori, ma riguardano ora genericamente lo “sviluppo infrastrutturale” o la “riqualificazione del territorio” dei Comuni beneficiari.
La Sezione ha, quindi, posto l’attenzione sulla differenza semantica, ai fini giuridici, della parola “interventi”, utilizzata dal Legislatore del 2007, rispetto al lemma “progetti” che compare nella l. n. 160 del 2019. Infatti, se il termine “intervento” indica unicamente l’attività materiale e realizzativa posta in essere a valle per l’esecuzione di un progetto, la parola “progetto” ricomprende invece nel suo perimetro semantico, ai fini che qui interessano, sia la fase progettuale posta in essere a monte, costituita dalla progettazione nei suoi vari livelli di dettaglio, sia la successiva fase esecutiva compiuta a valle, allorché il progetto venga materialmente realizzato mediante interventi.
Da ciò ne consegue che l’operatività del Fondo istituito dal Legislatore del 2019, destinato non più a finanziare unicamente “interventi specifici”, ma più in generale i “progetti”, è assai più ampia, nel suo perimetro oggettivo, rispetto all’operatività del precedente Fondo del 2007, non solo perché ora sono parimenti finanziabili le progettazioni, anch’esse come visto facenti parte del “progetto”, ma altresì perché, come sopra evidenziato, i progetti finanziabili sono tutti quelli attinenti allo “sviluppo infrastrutturale” o alla “riqualificazione del territorio” dei Comuni beneficiari, del tutto a prescindere dai settori “dell’energia, dei trasporti e della concorrenza” in precedenza previsti dalla legge del 2007.
 
Pertanto, al fine di rendere maggiormente conforme il testo del regolamento all’esame della Sezione alla lettera della norma primaria, che parla ora di “progetti” e non più di “interventi”, il parere ha evidenziato la necessità di sostituire, nell’intero testo del regolamento, le parole “intervento” e “interventi”, retaggio del precedente d.P.C.M. del 2010, con i più appropriati termini “progetto” e “progetti”, al fine di evitare evidenti contrasti tra fonti normative e problemi interpretativi in sede applicativa.
 


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten