Il Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori prima di decidere, in via monocratica, sulla sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo che ha disposto misure urgenti per l’emergenza Covid-19

Il Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori prima di decidere, in via monocratica, sulla sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo che ha disposto misure urgenti per l’emergenza Covid-19


Covid-19 – Abruzzo – Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 11 del 27 febbraio 2021 – Didattica a distanza – Istanza di sospensione monocratica – Incombenti istruttori – Deposito dei dati relativi al monitoraggio e ai connessi dati scientifici – Necessità. 

       Al fine del decidere l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 11 del 27 febbraio 2021, recante misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che disponendo la didattica a distanza preclude al figlio di parte appellante di seguire le lezioni in presenza, nella città di Vasto, è necessario che la Regione depositi i dati relativi al monitoraggio e ai connessi dati scientifici relativi al possibile aggravamento del contagio e dunque ipotetiche misure restrittive presso il Comune di Vasto, non inserito in zona rossa (1). 

 

(1) Con il decreto è stato chiarito che il sistema della delimitazione di zone infra regionali e infra provinciali con specifiche e più forti restrizioni. 

In tale quadro, la pura e semplice chiusura di ogni attività scolastica in presenza, anche per zone che sono classificate “arancioni”, potrebbe apparire quale misura generalizzata e dunque non coerente con i richiamati principi di zonizzazione, meglio rispondenti ai canoni di proporzionalità, se applicati a compressioni rilevanti del diritto alla istruzione a fronte del diritto alla salute – che per le zone arancioni appare tutelato anche con la consentita presenza scolastica secondo quanto emerge dalle regole generali dello Stato in materia.
​​​​​​​Ha rilevato il decreto che, tuttavia, l’ordinanza impugnata indica “la sottoposizione a monitoraggio” anche del territorio comunale di Vasto, senza che siano conosciuti i presupposti di tale monitoraggio né tantomeno i dati acquisiti, potendosi solo ipotizzare che sia in corso di analisi medico-scientifica anche il fattore di impatto sulla diffusione del contagio ad opera della presenza degli scolari nelle classi. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Abruzzo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri