Il centro di raccolta differenziata può essere ubicato in sotto-zona della “zona F” destinata ad “attrezzature sportive”

Il centro di raccolta differenziata può essere ubicato in sotto-zona della “zona F” destinata ad “attrezzature sportive”


Rifiuti – Rifiuti urbani - Centro di raccolta differenziata - Ubicato in sotto-zona della “zona F” destinata ad “attrezzature sportive” – Legittimità.


    E’ legittima la decisione della Giunta comunale di organizzare la raccolta dei rifiuti nel Comune mediante lo strumento del “centro di raccolta differenziata”, ubicandolo in un’area ricadente all’interno di una “zona F”, zona che comprende le parti di territorio destinate ad ospitare attrezzature, servizi ed impianti di interesse generale, senza che possa valere che la “zona F” sia strutturata in varie sotto-zone, con destinazioni particolari differenziate e che la sotto-zona prescelta per ubicarvi il “centro di raccolta differenziata” sia destinata ad “attrezzature sportive”, e ciò in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti costituisce un servizio pubblico che dev’essere capillarmente erogato sull’intero tessuto del territorio cittadino - nessuna zona esclusa - e che, proprio per questa ragione, necessita di strutture e di impianti che rendano possibile organizzarlo in modo idoneo a realizzare efficientemente l’obiettivo di risposta alla domanda; strutture ed impianti che, pertanto, devono poter essere ubicati ovunque ciò sia richiesto per il miglior funzionamento del servizio (1).   

 

1) Ha ricordato il C.g.a. che un “centro per la racconta differenziata” (altrimenti denominato “isola ecologica”) non è (e non è equiparabile) ad una “discarica”.
Le “isole ecologiche” - altrimenti denominate e denominabili “ecopiazzole”, “centri di raccolta”, “ecostazioni” o “riciclerie”, disciplinate dal d.m. 8 aprile 2008, come modificato dal d.m. 8 luglio 2009, n. 165 - sono aree cittadine recintate e sorvegliate, dotate di impianti strutturali e di accorgimenti funzionali idonei ad evitare immissioni, inquinamenti e degrado ambientale, attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Esse, ormai realizzate e funzionanti in molti Comuni italiani, rispondono all’esigenza o comunque alla tendenza, che sempre più si va sviluppando, in conformità agli standard europei, nelle Amministrazioni maggiormente sensibili alle tematiche ambientali: a) di eliminare i “cassonetti” stradali, altamente deturpanti e talvolta forieri di pericoli o di inconvenienti per la salute pubblica, specie nei Comuni nei quali, per ragioni logistiche, lo smaltimento avviene con ritardo e l’accumulo di rifiuti “attorno” ai predetti cassonetti costituisce un’abitudine sociale, talvolta atavica, difficile da neutralizzare; b) di organizzare la raccolta in maniera da far conseguire all’Amministrazione talune economie di scala che spesso si tramutano in vantaggi fiscali per i cittadini (i quali conferendo i loro rifiuti presso il centro di raccolta, cumulati in modo ordinatamente differenziato, ottengono detrazioni sulla Tares).
Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario in ogni quartiere - e dunque da organizzare pervasivamente in ogni zona urbana - è fisiologico che la sua ubicazione nel tessuto urbano prescinda, tendenzialmente, dalla destinazione urbanistica delle singole aree. Esattamente come se si trattasse del servizio elettrico, idrico, del gas etc., servizi che devono operare “dovunque” e le cui strutture operative - strumentali al corretto funzionamento del servizio - vengono generalmente ubicate ovunque ciò sia necessario, utile o comunque conveniente.
Ora, nel caso dedotto in giudizio la Giunta municipale:
- ha deciso - e si è trattato di una scelta di politica ambientale e territoriale, percio stesso tendenzialmente insindacabile (salvo che nel caso, non ravvisabile nella fattispecie, in cui fosse viziata da errori di fatto o di calcolo obiettivamente rilevabili) - di organizzare la raccolta mediante lo strumento del “centro di raccolta differenziata”;
- ed ha optato di ubicarlo all’interno di un’area - di sua proprietà - comunque ricadente all’interno di una “zona F”, zona che comprende le parti di territorio destinate ad ospitare attrezzature, servizi ed impianti di interesse generale.
Non varrebbe opporre che lo strumento urbanistico ha suddiviso le “zone F” in varie sotto-zone, con destinazioni particolari differenziate; e che la sotto-zona prescelta per ubicarvi il “centro di raccolta differenziata” risultava e risulta tuttora destinata ad “attrezzature sportive”.
Si è già rilevato, al riguardo che il servizio di raccolta dei rifiuti costituisce un servizio pubblico che dev’essere capillarmente erogato sull’intero tessuto del territorio cittadino - nessuna zona esclusa - e che proprio per questa ragione esso necessita di strutture e di impianti che rendano possibile organizzarlo in modo idoneo a realizzare efficientemente l’obiettivo di risposta alla domanda; strutture ed impianti che, pertanto, devono poter essere ubicati ovunque ciò sia richiesto per il miglior funzionamento del servizio.
​​​​​​​D’altro canto il fatto che l’ubicazione di strutture strumentali all’erogazione di pubblici servizi possa prescindere, in caso di motivate ragioni di interesse pubblico, dalla regolamentazione della destinazione urbanistica, costituisce ormai un principio avallato dalla legge. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

RIFIUTI, RIFIUTI urbani

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri