Giudicato “silente” formatosi sul riconoscimento dei benefici per i lavoratori esposti al rischio amianto

Giudicato “silente” formatosi sul riconoscimento dei benefici per i lavoratori esposti al rischio amianto


Lavoro – Tutela della sicurezza – Rischio amianto – Benefici ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 – Presupposto – Individuazione.

 

Processo amministrativo – Giudicato – Giudicato silente - Conseguenza.

 

Il beneficio di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 assolve alla principale funzione di agevolare il conseguimento della pensione massima ai lavoratori esposti al cd. “rischio amianto” ed è ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo della prestazione conseguibile (1).

 

 A fronte di un giudicato “silente”, che lasci indeterminata la conformazione di un segmento della fase esecutiva, il giudice dell’ottemperanza può trovarsi nella necessità di scegliere tra diverse soluzioni, in modo analogo destinate a provocare un arricchimento regolativo del tratto esecutivo rimasto incompiuto (2).

 

 

 

(1) La questione ha origine a una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 (in quanto lavoratore esposto all’inalazione di fibre di amianto) consistente nel ricalcolo della pensione contributiva (ottenuto moltiplicando il coefficiente di 1,5 per ogni anno di lavoro svolto con esposizione all’agente morbigeno)  

È pur vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; ciò nondimeno, la questione afferente al superamento del tetto contributivo qui in rilievo non può dirsi in rapporto di implicazione necessaria con la res controversa concernente il riconoscimento del beneficio ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992, in quanto ad essa logicamente succedanea (nello stesso senso si veda Cass. civ., sez. lav., n. 5419 del 2020, la quale, esaminando una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, ha concluso che il riconoscimento del diritto al beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi della l. n. 257 del 1992, art. 13 e la condanna al ricalcolo della pensione non presentano alcuna necessitata implicazione sulla distinta questione del limite esterno temporale della contribuzione conteggiabile, in quanto materia estranea a quell'oggetto del contendere).

 

(2) In queste ipotesi, l’applicazione di regole ordinamentali che riconducono l’ottemperanza a conclusioni coerenti con il sistema normativo è preferibile ad altre soluzioni che orienterebbero l’esecuzione verso un esito interpretativo extra ordinem.

A tanto si perviene colmando lo spazio regolativo lasciato vuoto dal giudicato, senza alterarne il contenuto ma integrandolo nella parte mancante attraverso l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento (v. art. 12 disposizioni preliminari al codice civile).


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

LAVORO (rapporto di)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri