Facoltà di immediata impugnazione degli ammessi alla gara se non è stato pubblicato il relativo elenco

Facoltà di immediata impugnazione degli ammessi alla gara se non è stato pubblicato il relativo elenco


Processo amministrativo – Rito appalti – Rito superaccelerato – Omessa pubblicazione elenco concorrenti ammessi – Onere di immediata impugnazione – Esclusione – Facoltà di impugnazione degli ammessi prima dell’aggiudicazione – Permane.

 

        L’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti ad una gara pubblica, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione, dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara; la norma in questione, infatti, in deroga alla disciplina generale sull’interesse all’impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali atti come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione (1).

 

(1) Sull’onere di immediata impugnazione v. Tar Molise 21 agosto 2017, n. 280


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri