Esclusione dalla gara per risoluzione anticipata da precede contratto

Esclusione dalla gara per risoluzione anticipata da precede contratto


Gara – Esclusione – Per risoluzione anticipata da precedente contratto – Risoluzione impugnata sin sede civile – Art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 – Illegittimità.

 

       Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è illegittima l’esclusione dalla gara di un concorrente disposta per asseriti gravi illeciti professionali nel caso in cui la risoluzione contrattuale che è alla base del provvedimento sia giurisdizionalmente contestata con giudizio civile pendente, non sussistendo il presupposto delle “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, purchè non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio”, previsto dalla citata lett. c del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti, che legittima l’esclusione dalla gara (1).

 

(1) Ha chiarito il Tribunale che l’art. 80 del Codice dei contratti, a differenza della previgente similare disciplina dettata dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rende irrilevante – ai fini della esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara indette dalla P.A. – la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o di concessione ancora sub judice.

Non è, ad avviso del Tribunale, assecondabile la tesi secondo cui le espressioni letterali adoperate dal legislatore nell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 possono portare al risultato pratico (esplicitamente precluso, invece, dalla stessa norma) di consentire alla stazione appaltante di escludere dalla gara anche l’operatore economico nei cui confronti sia stata disposta dalla P.A. una risoluzione contrattuale anticipata, in ragione di ravvisate significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione, contestata in sede giurisdizionale e non confermata - con sentenza (ancorchè non definitiva) - all’esito del relativo giudizio, ovvero contestata in un giudizio non ancora concluso (nemmeno in primo grado), ma nel quale l’istanza cautelare del privato sia stata non accolta dal giudice.

Il Tar ha altresì escluso un contrasto della lett. c) del comma 5 dell’art. 80, d.lgs. n. 50 così interpretato con l’art. 57, punto 4, della Direttiva 2014/24/UE (recepito dal legislatore italiano con tale norma) che, peraltro, non avendo carattere puntualmente completo e dettagliato, non è self executing.


Anno di pubblicazione:

2016

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri